Codice Appalti e false garanzie fideiussorie: presentate due interrogazioni parlamentari


“Le false fideiussioni stanno compromettendo il corretto completamento delle opere pubbliche ed in particolare l’attuazione del PNRR. Si tratta di vere e proprie truffe che danneggiamo le imprese oneste, la sicurezza dei lavoratori coinvolti e mettono a rischio moltissimi cantieri aperti, creando conseguentemente problemi alle casse dei comuni e ai cittadini”.

Lo hanno dichiarato Marco Simiani, Ubaldo Pagano e Piero De Luca, rispettivamente capogruppo Pd in Commissione Ambiente, Bilancio e Politiche Ue della Camera dei deputati, che hanno presentato il 6 marzo un’interrogazione a quattro ministeri: affari europei, MIT, imprese e made in Italy e MEF.

“Queste frodi stanno continuando nonostante il Codice Appalti preveda che la garanzia fideiussoria debba essere emessa e firmata digitalmente, attraverso piattaforme autorizzate e certificate. È  necessario che il governo intervenga per garantire la piena attuazione di questa norma senza la quale non può essere assicurata la regolarità e la sicurezza degli appalti pubblici”, concludono i deputati Pd.

Anche il deputato Francesco Saverio Romano (Gruppo Noi Moderati) ha presentato il 3 marzo un’interrogazione in cui chiede ai ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy e dell’economia “se siano a conoscenza della situazione e quali siano le iniziative di competenza, anche a carattere normativo, che intendono intraprendere al fine di arginare questo fenomeno e per rafforzare lo strumento della revoca del contratto di aggiudicazione per quelle imprese che agiscono in mala fede”.

L’interrogazione ricorda che l’articolo 117 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), al comma 1, disciplina che: «Per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituisce una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall’articolo 106». L’articolo 106 del Codice Appalti, ai commi 2 e 3, stabilisce che: «La cauzione è costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente», ed ancora, «La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.».

Il fenomeno delle false fideiussioni

In data 2 marzo 2025 è stata pubblicata sul quotidiano La Repubblica un’inchiesta dal titolo: «Carte false» volta a far luce sul fenomeno delle false fideiussioni. L’articolo evidenzia episodi in cui imprenditori in procinto di stipulare una polizza, attraverso un ente assicurativo od un istituto bancario, per onorare quanto previsto dal codice degli appalti, in realtà sottoscrivono una finta polizza, o polizze reali ma emesse da compagnie che non hanno la reale capacità, giuridica od economica per emetterle. Le polizze vengono stampate su carta intestata di enti noti ed accreditati salvo poi avere come riferimento indirizzi pec falsi, il che fa sì che un imprenditore non possa facilmente rivalersi sul colpevole che spesso ha sede extraeuropea.

Una recente indagine della Guardia di finanza ha consentito la segnalazione di 15 soggetti, ha individuato 143 garanzie fideiussorie mendaci per un importo garantito pari a circa 330 milioni di euro e premi incassati per oltre 6 milioni, tra il 2023 ed il 2023 le organizzazioni individuate avevano rilasciato 109 garanzie di cui 84 abusive e 25 false.

La modifica al Codice Appalti

L’ultima modifica del codice degli appalti ha inserito all’interno del comma 3 dell’articolo 106 la seguente disposizione: «La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910 del 2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1». Ad oggi risulta, tuttavia, che la piattaforma di cui al comma 3 non sia operativa e che l’unica tutela sia quanto disposto dal vademecum della Banca d’Italia.

Inadeguati i controlli verso gli istituti assicurativi e bancari

L’inchiesta di Repubblica si conclude ponendo l’accento sull’inadeguatezza dei controlli verso gli istituti assicurativi e bancari in contrapposizione ad un vantaggio digitale di questi enti che riescono a sembrare credibili ed eludere i vincoli legali.



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