Con la pubblicazione del decreto attuativo 7 gennaio 2025 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, parte il cd. Bonus ZES, l’incentivo destinato alle aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo, consistente nell’esonero totale dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) per 2 anni, fino a un massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
La misura, prevista dall’articolo 24 del cd. Decreto Coesione (decreto-legge n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 95/2024) e finanziata con 591,4 milioni di euro fino al 2027 nell’ambito del Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, mira a rafforzare i livelli occupazionali e ridurre i divari territoriali nelle Regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Bonus ZES: in che cosa consiste e chi può beneficiarne
Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati con un organico fino a 10 dipendenti che tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale da impiegare in una delle 8 Regioni ZES. Per ottenere il Bonus, l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
L’esonero riguarda soggetti che alla data dell’assunzione incentivata hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi, e soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4 del dlgs n. 216/2023).
Come presentare domanda
Per l’ammissione all’esonero, le imprese devono inoltrare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dal suddetto Istituto con apposite istruzioni. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
- dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
L’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione. L’INPS provvederà ai necessari controlli. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia; salva la responsabilità penale se il fatto costituisce reato.
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