L’imprenditore che, ricorrendone i presupposti, presenta istanza di accesso alla composizione negoziata per la nomina dell’esperto indipendente (art. 17 comma 1 del DLgs. 14/2019) può altresì chiedere, contestualmente, o con successiva istanza, l’applicazione delle misure protettive del patrimonio ex art. 18 del DLgs. 14/2019.
Il procedimento, disciplinato dal successivo art. 19 del DLgs. 14/2019, onera l’imprenditore di due adempimenti principali.
Innanzitutto, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione della nomina dell’esperto, l’imprenditore è tenuto a depositare il ricorso con cui chiede la conferma ovvero la modifica delle misure protettive; se necessario, potranno essere richieste anche le misure cautelari necessarie a favorire la conduzione delle trattative.
Il ricorso va depositato presso il tribunale competente ai sensi dell’art. 27 del DLgs. 14/2019.
Il secondo adempimento, invece, impone che, entro venti giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione della nomina da parte dell’esperto, l’imprenditore richieda la pubblicazione, presso il Registro delle imprese, del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.
Nel primo caso, l’eventuale omissione (e anche il mero ritardo) è sanzionata con l’inefficacia delle misure protettive e con la cancellazione, entro i venti giorni successivi, dell’istanza iscritta presso il Registro delle imprese.
Ai sensi dell’art. 19 comma 3 sesto periodo del DLgs. 14/2019, come modificato dal DLgs. 136/2024, è previsto, infatti, che il mancato deposito del ricorso nei termini previsti comporti la declaratoria di inefficacia delle misure protettive, con decreto motivato adottato dal Tribunale.
Non si individua, invece, la previsione espressa di un’analoga (o anche diversa) sanzione nel caso in cui l’imprenditore non provveda (o vi provveda con ritardo) all’iscrizione del numero di ruolo generale.
In merito, posta l’assenza di una previsione normativa, deve ritenersi che, trattandosi di una mera pubblicità notizia, l’omissione determini una semplice irregolarità che può essere sanata, anche successivamente al termine indicato, senza che ciò incida sull’efficacia delle misure protettive.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Firenze con il provvedimento del 9 novembre 2024.
Il diverso trattamento dell’inadempimento, secondo i giudici, trova giustificazione nella ratio della pubblicazione del numero di ruolo generale, il cui fine è quello di informare i terzi circa l’esistenza del procedimento (e il suo numero di registro), affinché possano adottare le opportune iniziative.
Pertanto, trattandosi di una formalità, strumentale alla conoscenza del procedimento, la sua omissione non incide sull’efficacia delle misure protettive, tanto più quando i creditori, sebbene indirettamente, abbiano comunque avuto conoscenza del procedimento, avendo il giudice disposto che la comunicazione di fissazione dell’udienza fosse loro notificata.
La pronuncia consente di approfondire anche il tema delle condizioni necessarie alla conferma delle misure protettive, oltre che il tema delle misure protettive e delle misure cautelari atipiche con riferimento ai rapporti bancari.
Con riferimento al primo aspetto, si precisa che la conferma delle misure protettive richiede la verifica, oltre alla loro funzionalità, che il piano, come strutturato, consenta il risanamento dell’impresa e, ulteriormente, possa avere probabilità di successo nell’interlocuzione con i creditori.
In questa fase non assume alcuna rilevanza, infatti, né la particolare circostanza in cui versa l’impresa (pre-crisi, crisi o insolvenza), né l’alternativa liquidatoria con i diversi scenari economici connessi né, ancora, che siano o meno previste particolari o forti discontinuità nella prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
In merito al secondo aspetto, si precisa, innanzitutto, che le misure protettive sono necessariamente tipiche e individuate dall’art. 18 del DLgs. 14/2019: l’inibizione ovvero il divieto rivolto agli istituti di credito di procedere con la risoluzione e/o con la modifica contrattuale a danno dell’imprenditore rientra tra le misure protettive e, in particolare, nel più ampio divieto di autotutela negoziale di cui all’art. 18 comma 5 del DLgs. 14/2019.
Diversamente, rientra tra le misure cautelari atipiche il divieto per gli istituti di credito e il factor di procedere con la segnalazione in Centrale Rischi della Banca d’Italia, nonché di escutere le garanzie prestate da terzi.
In merito, è legittimo il divieto di escutere i garanti che abbiano messo a disposizione del piano le quote del proprio patrimonio immobiliare e che diversamente, per effetto dell’eventuale escussione, sarebbero aggredite, pregiudicando la prosecuzione delle trattative.
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