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Esclusa da Iva la sovvenzione a copertura delle perdite del beneficiario


I criteri per distinguere una sovvenzione erogata a fronte di una prestazione, da una sovvenzione erogata in assenza di una prestazione, costituiscono l’oggetto delle conclusioni dell’avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE, presentate lo scorso 13 febbraio 2025 nella causa C-615/23.

Le due tipologie di sovvenzioni non sono facilmente distinguibili e la giurisprudenza comunitaria si è già pronunciata in proposito in numerose occasioni, al fine di stabilire quando l’attività sovvenzionata possa configurare una prestazione a titolo oneroso.

Nel caso di specie, si ripropone la questione di determinare se la sovvenzione sia imponibile o meno, in particolare nell’ipotesi in cui un’impresa di trasporto pubblico riceva una sovvenzione a copertura delle perdite derivanti dalla propria attività, calcolata non in funzione del numero di utenti, ma in modo forfettario, sulla base dei veicoli-km offerti.

In primo luogo, l’avvocato UE ha ricordato che l’Iva è diretta a tassare la capacità del consumatore di ottenere un beneficio consumabile. Di conseguenza, un’operazione rilevante ai fini Iva presuppone che il soggetto passivo conferisca un vantaggio concreto a un consumatore determinato. Per contro, se il beneficiario della sovvenzione si limita a conferire un vantaggio generale alla collettività, si resta al di fuori dell’ambito di applicazione dell’imposta.

In altri termini, non sussiste una cessione di beni (o una prestazione di servizi a titolo oneroso) quando la sovvenzione è erogata al beneficiario principalmente nell’interesse generale, in quanto manca un destinatario concreto. Inoltre, l’ente erogante non diventa un destinatario concreto per il solo fatto di avere indirettamente un interesse proprio nell’attività sovvenzionata.

Occorre, quindi, chiarire se al versamento della sovvenzione corrisponda il conferimento di un vantaggio concreto a un destinatario specifico e, a questo riguardo, occorre distinguere tra due ipotesi possibili. In particolare, nella fattispecie in esame, la sovvenzione può essere erogata per la prestazione di un servizio di trasporto pubblico collettivo a favore dell’ente locale o per una prestazione resa ai passeggeri trasportati.

Solo nel caso in cui il destinatario della sovvenzione conferisca all’ente erogante un vantaggio concreto, (che corrisponda alla sovvenzione) esiste una prestazione a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, § 1, lettera c), Direttiva 2006/112/CE, e, quindi, una prestazione di servizi imponibile.

L’onerosità della prestazione richiede l’esistenza di un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto.

Secondo l’avvocato UE, è dubbio che sussista il predetto nesso diretto, nel caso in cui la sovvenzione sia destinata a compensare a posteriori le perdite derivanti da un’attività già svolta, in quanto alla sovvenzione non corrisponde alcuna attività concreta da svolgere a titolo di controprestazione, con la conseguenza che all’ente erogatore non viene conferito un vantaggio concreto.

La sovvenzione assume natura di corrispettivo se il beneficiario conferisce ad altri (nella specie, i passeggeri) un vantaggio concreto (nella specie, il trasporto di passeggeri).

In questa ipotesi, la sovvenzione si qualifica come un’integrazione del prezzo pagato dagli utenti che assume rilevanza ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 73, Direttiva 2006/112/CE.

In particolare, la sovvenzione deve essere appositamente versata al beneficiario, affinché quest’ultimo presti un determinato servizio e dalla sovvenzione devono trarne vantaggio anche i destinatari della prestazione, cioè i passeggeri.

Dopo aver descritto i criteri per distinguere le sovvenzioni rilevanti ai fini Iva da quelle irrilevanti, l’avvocato UE ha affermato che una compensazione a posteriori delle perdite del beneficiario, il cui importo è determinato non in funzione del numero di utenti, ma in modo forfettario in base ai veicoli-km offerti, non costituisce il corrispettivo di una prestazione resa all’ente erogante. Tale compensazione, inoltre, non costituisce neppure il corrispettivo versato da un terzo per il servizio reso agli utenti del trasporto pubblico, in quanto non ha un’incidenza diretta, ma tuttalpiù un’incidenza indiretta, sul calcolo dei prezzi del beneficiario.

Nella fattispecie, l’ente erogante ha certamente interesse a fornire un servizio di trasporto pubblico di passeggeri sul proprio territorio e la sovvenzione serve anche a permettere al beneficiario di continuare a offrire tale servizio. Tuttavia, ciò non è sufficiente per riconoscere un vantaggio concreto per l’ente erogante, a fronte del quale è riconosciuta la sovvenzione, in quanto quest’ultima risulta piuttosto erogata nell’interesse generale.

La sovvenzione, infatti, non comporta obblighi concreti per l’ente erogante, in quanto viene concessa solo a posteriori a titolo di compensazione di eventuali perdite. Non è l’ente erogante, ma il beneficiario della sovvenzione a decidere autonomamente quali e quante tratte offrire. Inoltre, la sovvenzione destinata a coprire le perdite derivanti dalla fornitura del servizio in esame è di importo limitato ed è calcolata in modo forfettario sulla base dei veicoli-km messi a disposizione del pubblico dal beneficiario, senza che rilevi il numero concreto di utenti del servizio di trasporto.

La sovvenzione, come detto, non configura neppure il corrispettivo pagato da un terzo per il servizio reso ai passeggeri, in quanto le sovvenzioni destinate a coprire le perdite del beneficiario non presentano un nesso concreto con operazioni determinate. Esiste solo un nesso generale con l’attività (in perdita) e, quindi, un nesso indiretto con il servizio di trasporto. La sovvenzione, di importo limitato, non può influire sul prezzo del singolo servizio di trasporto, da un lato perché viene concessa a posteriori e, dall’altro, perché è indipendente dall’utilizzo concreto del servizio di trasporto. Essa si basa, piuttosto, sui veicoli-km offerti e, quindi, sulla potenziale fruibilità da parte del pubblico.



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