Con il principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme che saranno scambiate tra due operatori nell’ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro, non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dovendo essere qualificate come operazioni ”fuori campo” ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
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