Prescrizione dei crediti Inail: l’Istituto fa il punto


Circolare n. 26 del 7 aprile 2025

(Prescrizione dei crediti Inail: l’Istituto fa il punto)

Con la circolare n. 26 del 7 aprile 2025, l’Inail ha riassunto la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell’Istituto in base agli orientamenti considerati consolidati.

Prescrizione dei crediti Inail

La circolare, inoltre, richiama le le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi.

Prescrizione dei crediti InailQui di seguito il testo integrale della circolare.

Circolare Inail n. 26 del 7 aprile 2025

Indicazioni operative per l’attività ispettiva. Premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo. Termine di prescrizione.

Oggetto

Indicazioni operative per l’attività ispettiva. Premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo. Termine di prescrizione.

Quadro normativo

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 : “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 12, 28, 44 e 112, comma 2.
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335: “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”. Articolo 3, comma 9, lettera b).
  • Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124: “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Articolo 13 “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”.
  • Legge 4 novembre 2010, n. 183: “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”. Articolo 33.
  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
  • Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”.
  • Circolare Inail 8 gennaio 1999, n. 1: “Legge 8 agosto 1995, n. 335: articolo 3, comma 20, integrato dall’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402. Condizioni per il riesame di adempimenti amministrativi e contributivi accertati regolari o regolarizzati. Nuove modalità dell’attività ispettiva. Precisazioni in ordine a: dichiarazioni, libri matricola e paga, decontribuzione, tasso medio ponderato, motivazione dell’accertamento, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prescrizione, notifica degli estremi dei verbali I.N.P.S. e D.P.L., impedimento dell’esercizio del potere di vigilanza, sanzioni civili”. Paragrafo 11 “Prescrizione”.
  • Circolare Inail 16 giugno 2011, n. 36: “Legge 4 novembre 2010, n. 183: art. 4 Misure contro il lavoro sommerso – art. 33 Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”. Paragrafo 2 “Art. 33 – accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”.
  • Circolare Inail 10 ottobre 2024, n. 31: “Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive. Regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024. Modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 apportate dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”.

Premessa

Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riassume la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell’Inail secondo gli orientamenti giurisprudenziali da ritenersi consolidati.
Si richiamano, inoltre, le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi.

A. Disciplina della prescrizione applicabile ai premi di competenza dell’Inail

In base all’articolo 2934, comma 1, del codice civile ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
La disciplina della prescrizione dei crediti dell’Inail verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’articolo 112, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 1 e dall’articolo 3, comma 9, lettera b), legge 8 agosto 1995, n. 335 2.
Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
La Corte di cassazione, con la sentenza a sezioni unite del 3 febbraio 1996, n. 916, si è pronunciata nel senso che si applica un solo termine di prescrizione, attualmente quello di cinque anni stabilito dall’articolo 3, comma 9, lettera b), legge 8 agosto 1995, n. 335, sia all’azione di accertamento e liquidazione dei crediti Inail che all’azione per il recupero dei medesimi crediti già accertati e liquidati 3, vale a dire ai premi e accessori di cui è stato richiesto il pagamento con il certificato di assicurazione o variazione. #
L’articolo 2935 del codice civile stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto che, come affermato dalla Cassazione4, va inteso come possibilità legale di esercizio del diritto; sicché non si dà rilievo agli impedimenti soggettivi ancorché determinati dal fatto del debitore.
L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’articolo 2935 codice civile 5 attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento 6.
Non hanno, pertanto, effetto impeditivo del decorso della prescrizione, e sono quindi irrilevanti, eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all’esercizio del diritto di credito da parte dell’Inail, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.
Il decorso della prescrizione non rimane sospeso pertanto per l’intera durata dell’accertamento ispettivo, posto che i casi di sospensione sono tassativamente indicati negli artt. 2941 e 2942 del codice civile e non sono suscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto7.
Riguardo al tema della interruzione della prescrizione, l’articolo 2943, comma 4, stabilisce che essa viene interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.
Con specifico riferimento alla materia assicurativa, il termine di prescrizione può essere interrotto da atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, come per esempio il verbale di accertamento e notificazione.
Senza dubbio quest’ultimo ha il contenuto di un atto di messa in mora in quanto vi è manifestata per iscritto l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato nel verbale stesso 8. Ai fini della messa in mora, secondo la giurisprudenza, non è necessaria l’adozione di formule solenni 9 né è necessario procedere alla quantificazione del credito, che può anche essere non determinato ma solo determinabile 10.
A conferma di quanto sopra esposto si richiama, tra le altre, la sentenza sul rischio ambientale della Corte di cassazione a sezioni unite 14 aprile 1994, n. 3476, citata anche nella circolare Inail 10 maggio 1996, n. 32, secondo cui ai fini dell’interruzione della prescrizione, è sufficiente qualsiasi atto contenente la chiara volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento dal proprio diritto, anche se privo della precisa misura del credito.
Pertanto, come già precisato nella circolare Inail 8 gennaio 1999, n. 1, il verbale di accertamento e notificazione in materia assicurativa, ancorché privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso 11.
Si ricorda, infine, che il verbale unico di accertamento e notificazione interrompe il termine prescrizionale sia del credito per premi che del credito per le sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (denominate in precedenza somme aggiuntive) a essi collegate, che possono essere anch’esse non determinate nel verbale, ma determinabili12. #
Con la sentenza a sezioni unite 13 marzo 2015, n. 5076, la corte di Cassazione ha, infatti, composto il contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione dell’estensibilità all’obbligazione per somme aggiuntive e sanzioni civili degli effetti interruttivi della prescrizione posti in essere per l’obbligazione contributiva, affermando il principio di diritto secondo cui in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili.
Per quanto attiene alla valenza interruttiva di altre tipologie di verbali adottati nel corso dell’accertamento ispettivo, si precisa quanto segue.
Il verbale di primo accesso previsto dall’articolo 13, comma 1, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 13 è l’atto che, a conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, deve essere rilasciato al datore di lavoro oppure alla persona presente all’ispezione.
In quanto atto di avvio dell’accertamento ispettivo 14, il verbale di primo accesso ha una funzione prodromica all’attività accertativa 15 e non esprime la chiara volontà di far valere un credito dell’Inail per premi e accessori poiché gli elementi per la quantificazione di tale credito sono individuati nel successivo verbale unico di accertamento, notificato al termine dell’accertamento stesso.
Ne consegue che il verbale di primo accesso ispettivo non è idoneo a interrompere il termine di prescrizione stabilito dall’articolo 3, comma 9, lettera b), legge 8 agosto 1995, n. 335, che, dal 17 agosto 1995, è di cinque anni a decorrere dal giorno successivo all’ultima data utile per pagare il premio assicurativo 16. In tal senso si devono ritenere superate le indicazioni contenute nella circolare 8 gennaio 1999, n. 1.
Si procede ora a esaminare l’efficacia interruttiva della prescrizione dei verbali emessi da altri Enti.
Ferma restando la diretta utilizzabilità degli elementi acquisiti in sede di accertamenti ispettivi svolti da altri Enti 17, occorre tenere presente che tali accertamenti non sono idonei a interrompere i termini di prescrizione relativi ai premi dovuti e non versati all’Istituto.
Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., un atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito a far valere il proprio diritto (…) con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora 18.
Qualora gli accertamenti compiuti dagli altri organi di controllo contengano già tutti gli elementi necessari per la determinazione del credito, tali accertamenti devono essere tempestivamente liquidati dalla Sede, fermo restando che il termine prescrizionale decorrerà dal provvedimento di liquidazione Inail.
Diversamente, se ai fini della liquidazione siano necessari elementi integrativi e risultino possibili premi evasi a rischio di prescrizione, qualora non occorra assegnare un incarico ispettivo finalizzato per esempio ad accertare gli esatti imponibili omessi suddivisi per rischio, le Sedi possono procedere a notificare ai datori di lavoro gli estremi del verbale ricevuto, manifestando la volontà di chiedere i premi dovuti e riservandosi di comunicare successivamente l’esatta quantificazione di essi 19.

B. Computo del termine di prescrizione

Per gli accertamenti ispettivi, il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale ex articolo 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335 per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria 20, fermo restando quanto previsto sulle cause speciali di sospensione della decorrenza dei termini prescrizionali introdotte dal legislatore tra le misure emergenziali da Covid-19 21.
Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle
retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio 22.
Si precisa, come ricordato nella circolare Inail 8 gennaio 1999, n. 1, che il limite prescrizionale del quinquennio è operante ai soli fini del recupero economico di quanto eventualmente dovuto per premi e sanzioni, ma non anche per l’accertamento della data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione dell’attività, che può essere anteriore al quinquennio, al fine di individuare l’ oscillazione del tasso medio da applicare dopo i primi due anni di attività, ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 19 e 20 delle modalità di applicazione delle Tariffe dei premi 2019.
Si ribadisce, quindi, che la metodologia di computo del termine prescrizionale consiste nel calcolare il termine a ritroso a partire dalla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione. In ogni caso, il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina sempre il decorrere di un nuovo termine di prescrizione.
In particolare, ove l’atto interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione previsto dalle misure emergenziali da Covid-19 (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), il termine quinquennale di prescrizione si considera decorrere dal 1° luglio 2021.
Si ricorda, infine, che la notifica deve avvenire tempestivamente mediante consegna del verbale nelle mani proprie del destinatario 23, oppure tramite PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni e solo in via del tutto residuale tramite servizio postale con raccomandata AR (per esempio in caso di verifiche riguardanti soggetti che hanno cessato l’attività, o non si è in possesso dell’indirizzo PEC come sopra specificato o in caso di ricevuta di mancata consegna della PEC al destinatario da parte del gestore del servizio 24).

C. Ambito e preclusioni all’accertamento ispettivo in materia assicurativa

In ultimo, si ritiene opportuno richiamare in modo sintetico le disposizioni vigenti e le istruzioni operative relative all’ambito dell’accertamento ispettivo e alle preclusioni all’attività accertativa.
Nella circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 11 febbraio 2019, n. 4, riguardante la verbalizzazione degli accertamenti ispettivi e il regime delle preclusioni di cui all’articolo 3, comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335, si ribadisce che le verifiche dell’Inail riguardano l’ambito assicurativo come definito con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 2 febbraio 2017, n. 2176 25.
Tale indicazione risulta coerente con l’articolo 7, comma 2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, modificato dall’articolo 31, comma 12, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che allo scopo di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva individua forme di coordinamento tra l’Ispettorato e i servizi ispettivi di Inps e Inail, ferme restando le rispettive competenze.
Va notato, peraltro, che l’Ispettorato, con nota del 27 marzo 2017, prot. n. 103, aveva già sottolineato che ordinariamente l’attività del personale ispettivo ha come obiettivo l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica, ovvero previdenziale o assicurativa, senza che sia prevista a priori – salvo ipotesi specificatamente indicate dall’Ufficio – una verifica di carattere generale.
A ulteriore esplicitazione del concetto, con la citata circolare, l’Ispettorato ha previsto che le verifiche ispettive possono essere circoscritte:
– a un determinato oggetto (es. la verifica di rischio assicurato era già prevista con circolare Inail 17 dicembre 2004, n. 86);
– a un ambito territoriale (es. una specifica posizione assicurativa);
– a una determinata tipologia di posizione lavorativa;
– a un ambito temporale specifico.
I funzionari ispettivi, coerentemente con tali indicazioni, danno conto nel verbale di primo accesso dello specifico ambito dell’accertamento 26, ferma restando la possibilità, ove emergano situazioni che lo richiedano, di estendere l’oggetto della verifica e, redigendo a tal fine, apposito verbale interlocutorio che “oltre che per integrare le richieste documentali ed istruttorie, può infatti servire anche a notiziare il soggetto ispezionato dell’eventuale estensione dell’oggetto dell’accertamento, dando contestualmente atto delle attività istruttorie già compiute” 27.
L’analisi di un documento, specificamente richiesto per le finalità assicurative indicate nel verbale, non preclude l’esame del medesimo documento e le conseguenti possibili contestazioni nell’ambito di una eventuale successiva ispezione da parte di altri Enti.
Il testo del verbale deve esplicitamente indicare il periodo di accertamento e deve essere corredato anche di tutti quegli elementi che risultano necessari, in fase di liquidazione del verbale, alla elaborazione della richiesta dei premi e delle sanzioni civili.
Resta inteso che gli ispettori potranno valutare, nel corso di indagini di particolare complessità che comportino tempi significativamente lunghi di elaborazione, l’opportunità di delimitare il periodo oggetto dell’accertamento, ferma restando l’osservanza del periodo prescrizionale, in conformità alla citata circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 11 febbraio 2019, n. 4.
Nel verbale di accertamento unico e di notificazione, oltre a ribadire l’ambito dell’accertamento secondo quanto specificato, si deve dare conto, nel modo più analitico possibile, degli atti e dei documenti esaminati in relazione alle finalità dell’accertamento, delle singole posizioni dei lavoratori e del periodo oggetto di verifica, anche in coerenza con le indicazioni contenute in precedenti verbalizzazioni, producendo effetti preclusivi a ulteriori verifiche solo con riferimento a tale ambito e alle finalità per cui la predetta documentazione è stata esaminata, sempre che si tratti di verbale di regolarità o il datore di lavoro abbia provveduto a regolarizzare tutte le contestazioni mosse con il verbale e i successivi provvedimenti dell’Istituto 28.

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1 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112, comma 2: L’azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
2 Articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335: Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati (…) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
3 Circolare Inail 10 maggio 1996, n. 32: Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, nella seduta del 7 maggio 1996, ha deliberato di aderire al parere ministeriale del 7 febbraio 1996, nel senso che anche per l’accertamento e la riscossione dei premi/contributi dovuti all’Istituto si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 3, comma 9, punto b), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4 Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 15858 del 23.10.2003.
5 codice civile, articolo 2935 (Decorrenza della prescrizione): La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
6 Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 2839 del 6.02.2018, che cita Cassazione n. 10828/2015 e più in generale, per l’irrilevanza degli stati soggettivi del creditore Cassazione, sezioni unite, n. 21302 del 14.09.2017.
7 In tal senso: Cassazione civile n. 11004/2018.
8 Cassazione, sentenza n. 12866 del 2004: In tema di omissioni contributive, il verbale di accertamento delle suddette omissioni, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute.
9 Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 agosto 2015, n. 17123: In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest’ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore (…). Nello stesso senso: Cassazione 12 febbraio 2010, n. 3371, Cassazione 3 dicembre 2010, n. 24656, Cassazione 14 giugno 2018, n. 15714, Cassazione, sezione II civile, ordinanza 22 febbraio 2019 – 20 febbraio 2020, n. 4438, Cassazione n. 15140/2021.
10 Tra le altre, Cassazione n. 32443 del 08.11.2021.
11 Cassazione, sentenza n. 16676 del 2017: Nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato che il verbale di accertamento notificato alla parte – pur non contenendo la quantificazione del credito – costituiva valido atto in mora ai sensi dei principi sopra identificati, “perché in esso sono contenuti tutti gli elementi identificativi del debito (obbligo contributivo come OTI per due lavoratrici e obbligo contributivo come OTD per una lavoratrice; indicazione specifica per ciascuna lavoratrice dei periodi, delle giornate omesse e degli imponibili), l’invito a provvedere alla compilazione e trasmissione all’INPS dei modelli di denuncia trimestrale rettificativi per le lavoratrici e i periodi accertati nel verbale e tutti gli elementi per una possibile quantificazione del credito richiesto non essendo necessaria invece la quantificazione”. Esso in effetti conteneva la partita indicazione del periodo, delle giornate e dei minimali contributivi previsti per le lavoratrici non denunciate come operaie agricole e conteneva altresì l’indicazione che contributi e sanzioni sarebbero stati richiesti dall’Ufficio Riscossioni Contributi di Sede.
12 Cfr circolare Inail 10 ottobre 2024, n. 31.
13 Come sostituito dall’articolo 33 (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica) della legge 4 novembre 2010, n. 183; cfr circolare Inail 16 giugno 2011, n. 36.
14 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 dicembre 2010, n. 41 Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, art.33 L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro). Istruzioni operative al personale ispettivo, paragrafo Verbale di primo accesso.
15 Tribunale di Modena, sentenza n. 273 del 28 giugno 2022.
16 Tra le altre, Corte di appello di Milano, sez. Lavoro, sentenza n. 1205 del 2019, Corte di appello di Firenze, sez. Lavoro, sentenza n. 419 del 2020, Tribunale di Velletri sentenza n. 129 del 16.02.2023, Tribunale di Modena sentenza n. 273 del 28.06.2022, Tribunale di Teramo sez. Lavoro n. 115 del 28.02.2023, Tribunale di Gorizia, sez. Lavoro, n. 180 del 19.07.2023.
17 Cfr articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 124/2004: I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
18 Cassazione, sez. 6ª civile, ordinanza n. 15714, anno 2018. Sull’efficacia interruttiva del verbale ispettivo di altro Ente, v. tra le altre: Cassazione civile n. 1384 del 18.01.2019, Cass. civile sez. Lavoro, n. 7724 del 19.04.2016.
19 Cfr circolare Inail 8 gennaio 1999, n. 1, paragrafo 12 e modulo fac-simile allegato.
20 Cfr circolare Inail 8 gennaio 1999, n. 1.
21 Gli effetti delle sospensioni disposte dall’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall’articolo 11, comma 9, del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 cessano per i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021. Infatti, per i crediti dell’Istituto maturati dal 1° luglio 2021, riprende a essere computato il termine ordinario di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Cfr nota della Direzione centrale rapporto assicurativo prot. n. 9970 del 12.08.2021, Disposizioni concernenti la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
22 Circolare Inail 25 febbraio 2015, n. 33: Modifica del termine per la presentazione all’Inail delle denunce annuali delle retribuzioni di cui all’art. 28, comma 4, del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni, a seguito del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 febbraio 2015, di approvazione della determina del Presidente dell’Inail 6 novembre 2014, n. 330, con cui il termine per la presentazione all’Inail delle denunce retributive annuali è stato fissato al 28 febbraio di ogni anno e in caso di anno bisestile al 29 febbraio.
23 codice di procedura civile, articolo 138 (Notificazione in mani proprie): L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
24 Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6: Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.
25 Nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 2 febbraio 2017 prot. n. 2176 “Ispettorato nazionale del lavoro. Circolare n. 2/2017 – profili logistici, di coordinamento e di programmazione del personale ispettivo ‐ prime indicazioni operative”, espressamente richiamata nella circolare INL n. 4/2019 – verbalizzazione accertamenti ispettivi – preclusioni ex articolo 3, comma 20, L. n. 335/1995 – indicazioni operative al personale ispettivo, si legge che gli incarichi ispettivi sono limitati alla materia assicurativa di competenza dell’Istituto. Tale ambito non è modificato rispetto a quanto finora previsto ed è riferito, come noto, ai soggetti assicurati e loro qualificazione contrattuale, alle retribuzioni imponibili denunciate all’Istituto a fini assicurativi, al rischio di lavorazione, alle eventuali agevolazioni fruite nei confronti dell’Inail, ecc. Il personale ispettivo avrà cura di evidenziare tale ambito di accertamento all’interno del verbale.
26 A titolo esemplificativo, nella circolare Inl 11 febbraio 2019, n. 4, è indicata la seguente dicitura “La presente verifica è finalizzata al controllo dei seguenti profili (…) in relazione al periodo dal… al…”
27 Circolare Inl 11 febbraio 2019, n. 4.
28 La circolare Inl 11 febbraio 2019, n. 4 ricorda che nell’ambito di una verifica assicurativa “le preclusioni operano limitatamente alle seguenti ipotesi: la verifica ispettiva ha accertato la regolarità della posizione del datore di lavoro in materia previdenziale e assicurativa, in relazione agli specifici aspetti esaminati, limitatamente al periodo temporale, alle posizioni esaminate e allo specifico oggetto dell’accertamento e così come indicati nel verbale di attestazione di regolarità rilasciato al soggetto ispezionato; a seguito dell’accertamento, il datore di lavoro ha provveduto a regolarizzare, sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, le posizioni oggetto di accertamento, relative a tutti i periodi esaminati ed oggetto di contestazione. La suddetta preclusione, pertanto, non si configura nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia provveduto alla integrale regolarizzazione delle contestazioni mosse. Anche in caso di rilascio di attestato di regolarità o di regolarizzazione da parte del datore di lavoro, la norma esclude comunque, espressamente, il realizzarsi della preclusione nei casi in cui le ulteriori verifiche ispettive siano state originate “da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.

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