In vigore il D.L. 31 marzo 2025, n. 39
È entrato in vigore ieri, 31 marzo 2025, il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.
In particolare, il decreto differisce l’obbligo, previsto dall’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale:
-al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
-al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.
Per tali imprese, il decreto precisa che l’art. 1, comma 102, della legge 213/2023 (per cui “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”), si applica con decorrenza dalla stessa data in cui sorge l’obbligo assicurativo.
Rimane invece fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, per le quali la disposizione di cui all’art. 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applicherà decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Il decreto sarà ora presentato alle Camere per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.
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