Dal 31 marzo 2025 si aprono ufficialmente i termini per la presentazione delle istanze relative al credito d’imposta ZES Unica. Le imprese avranno due mesi di tempo, fino al 30 maggio, per comunicare all’Agenzia delle Entrate gli investimenti già sostenuti e quelli programmati fino al 15 novembre 2025, accedendo così a un’importante agevolazione fiscale che gode di una dotazione complessiva di 2.200 milioni di euro.
La finestra temporale per le comunicazioni
Il calendario delle scadenze rappresenta un elemento cruciale per le imprese interessate al beneficio fiscale. La misura, disciplinata dall’art. 16 del D.L. n. 124/2023 e successivamente estesa dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), prevede un meccanismo di comunicazione in due fasi distinte:
- Prima comunicazione ordinaria: da presentare tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, attraverso il software “ZESUNICA2025”. In questa fase, le imprese dovranno indicare sia le spese già sostenute a partire dal 16 novembre 2024, sia quelle programmate fino al 15 novembre 2025.
- Comunicazione integrativa: da inviare tassativamente nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, utilizzando il software “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”. Questo secondo adempimento, la cui omissione comporta la decadenza dal beneficio, serve a confermare l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati nella prima comunicazione.
I modelli approvati e il loro utilizzo
L’Agenzia delle Entrate ha definito i modelli da utilizzare attraverso due provvedimenti specifici. Per la generalità delle imprese, il riferimento è il provvedimento prot. n. 25972/2025, che ha introdotto:
- Il modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, dedicato alla prima comunicazione ordinaria
- Il modello “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, per la successiva conferma degli investimenti realizzati
Questi modelli riflettono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che ha esteso temporalmente l’ambito di applicazione del beneficio, includendo gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2025.
Investimenti ammissibili e casistiche particolari
Il credito d’imposta ZES Unica presenta alcune peculiarità che meritano attenzione. Le comunicazioni da presentare possono infatti riguardare diverse tipologie di investimenti:
- Progetti pluriennali: investimenti avviati nel 2024 ma conclusi dopo il 31 dicembre 2024;
- Acconti versati: importi già fatturati e versati prima del 1° gennaio 2025 (ma non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del D.L. n. 124/2023) per investimenti che saranno completati nel periodo gennaio-novembre 2025.
Per questa seconda casistica, nella compilazione del modello occorre prestare particolare attenzione alla casella 6 del quadro E (“estremi fatture e certificazione”). Questa casella deve essere barrata quando la fattura, emessa nel periodo tra il 20 settembre 2023 e il 31 dicembre 2024, si riferisce ad acconti versati per investimenti che saranno effettivamente realizzati nel periodo dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Il caso specifico del settore agricolo
La disciplina prevede un trattamento specifico per il settore primario. Anche le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, forestali, della pesca e dell’acquacoltura potranno presentare domanda per il credito d’imposta ZES Unica, con riferimento all’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023.
Il periodo di presentazione rimane invariato (31 marzo – 30 maggio 2025), ma cambia il modello da utilizzare, che è stato approvato con il provvedimento prot. n. 25986/2025. In questo caso, le aziende dovranno utilizzare il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA 2025”.
Come funziona il meccanismo del credito d’imposta
Il sistema a doppia comunicazione rappresenta un cambio di paradigma rispetto ad altre agevolazioni fiscali. In pratica, l’impresa deve prima “prenotare” il credito d’imposta dichiarando gli investimenti realizzati e programmati, per poi confermare, a investimenti completati, l’effettiva realizzazione di quanto dichiarato.
Questo meccanismo consente all’amministrazione finanziaria di monitorare l’utilizzo delle risorse stanziate (2.200 milioni di euro per l’anno 2025) e di verificare la corrispondenza tra quanto preventivato e quanto effettivamente realizzato.
Esempi concreti di applicazione
Consideriamo il caso di un’impresa manifatturiera che ha avviato un investimento per l’acquisto di nuovi macchinari a novembre 2024, versando un acconto del 30% con fattura datata 10 dicembre 2024, mentre il saldo e la consegna sono previsti per settembre 2025.
In questo scenario, l’impresa dovrà:
- Presentare la prima comunicazione entro il 30 maggio 2025, indicando l’intero investimento e barrando la casella 6 del quadro E per segnalare l’acconto già versato nel 2024;
- Inviare la comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, confermando il completamento dell’investimento entro il 15 novembre 2025.
Se invece l’azienda ha programmato un investimento da realizzare interamente nel 2025, senza acconti precedenti, compilerà la prima comunicazione senza barrare la casella 6, indicando solo l’investimento previsto fino al 15 novembre.
Implicazioni per la pianificazione aziendale
Le tempistiche stringenti e il meccanismo a doppia comunicazione richiedono una pianificazione accurata da parte delle imprese. In particolare, la scadenza del 15 novembre 2025 per il completamento degli investimenti rappresenta un vincolo significativo che potrebbe influenzare le decisioni aziendali.
Le realtà imprenditoriali che intendono beneficiare dell’agevolazione devono quindi considerare attentamente non solo la fattibilità tecnica degli investimenti, ma anche la loro concreta realizzabilità entro le tempistiche previste, considerate eventuali problematiche di fornitura o installazione.
In sintesi
IN SINTESI Quando si possono presentare le istanze per il credito d’imposta ZES Unica? Dal 31 marzo al 30 maggio 2025, le imprese possono presentare la prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate per segnalare investimenti già effettuati (dal 16 novembre 2024) o programmati (fino al 15 novembre 2025). Qual è la struttura del meccanismo di comunicazione? Il sistema prevede due fasi: la prima comunicazione ordinaria entro il 30 maggio 2025 tramite il software “ZESUNICA2025” e una comunicazione integrativa obbligatoria tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 tramite “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, per confermare l’effettiva realizzazione degli investimenti. Quali modelli devono essere utilizzati dalle imprese? Le imprese devono usare i modelli approvati con il provvedimento n. 25972/2025 per entrambe le comunicazioni, mentre le imprese del settore agricolo devono utilizzare il modello approvato con il provvedimento n. 25986/2025, tramite il software “ZES UNICA AGRICOLA 2025”. Quali investimenti sono ammessi? Sono ammissibili investimenti pluriennali avviati nel 2024 e conclusi entro il 2025, nonché acconti versati dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024 per investimenti da completare nel 2025. In questi casi va barrata la casella 6 del quadro E nel modello. Cosa devono fare le imprese agricole? Anche le imprese operanti nella produzione primaria possono accedere al credito, ma devono usare un modello e un software dedicati, rispettando le stesse tempistiche delle altre imprese. Come funziona concretamente il credito d’imposta? Le imprese dichiarano gli investimenti previsti o già fatti nella prima fase e devono poi confermare nella seconda che gli investimenti sono stati realmente completati. Solo in questo modo ottengono il credito d’imposta. |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link