Premi di risultato: tassazione e limiti alle agevolazioni fiscali
L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 20 marzo 2025 n. 77, ha fornito chiarimenti sulla tassazione dei premi di risultato e sui limiti alle agevolazioni fiscali
Nel caso in esame, l’istante, una società operante nel settore energetico, chiede con la presente istanza di interpello se la quota di retribuzione variabile (c.d. ”MBO”) correlata e quantificata in base al raggiungimento di obiettivi aziendali e/o collettivi, convertita dal dipendente in prestazioni di welfare, possa essere esclusa da imposizione, ma ritiene che la parte destinata al welfare possa essere detassata, se collegata agli obiettivi aziendali. Resterebbero invece tassati normalmente i benefit legati a obiettivi individuali.
Attualmente, la società precisa che l’intero ammontare erogato a titolo di MBO è assoggettato dalla società a tassazione ordinaria.
In primo luogo, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’art. 51, co. 1, del TUIR, statuisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni e/o ai servizi percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (c.d. principio di onnicomprensività).
Le deroghe previste dal medesimo art. 51, co. 2, 3, stabiliscono che alcuni benefici, come le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa, non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione. In altri termini, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata col principio di onnicomprensività che, riconducendo nell’alveo di tale categoria reddituale tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, riconosce l’applicazione residuale delle predette deroghe, in ragione anche della circostanza che i benefit ivi previsti non sempre assumono una connotazione strettamente reddituale.
Ad esempio, come riportato nella risoluzione 55/E/2020, qualora tali benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.
Il Fisco ripercorre tuttavia la disciplina agevolativa sui premi di risultato prevista dall’art. 1, co. da 182 a 190, L 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, possono essere tassati con un’imposta sostitutiva del 10%, fino a un limite di 3.000 euro lordi, purché rispettino determinati criteri.
La disposizione, pertanto, secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del Tuir restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all’ipotesi in cui le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato e la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit.
La disposizione agevolativa non trova, dunque, applicazione nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al co. 182 della legge di Stabilità 2016.
Ciò posto, appare evidente che le prestazioni di welfare che la società intende erogare costituiscano parte integrante di un sistema premiale incentivante che prevede l’erogazione di specifici premi al raggiungimento di determinati obiettivi, di carattere collettivo o individuale, convertibili, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di benefit. La finalità di tale sistema incentivante appare chiaramente quella di incentivare la performance, più che la fidelizzazione del dipendente lavoratore all’azienda.
Va altresì rilevato che, in base alla citata disposizione, ai fini della detassazione occorre che i benefit siano messi a disposizione della ”generalità dei dipendenti” o di “categorie di dipendenti”. La citata prassi ha ulteriormente chiarito che l’espressione ”categorie di dipendenti” utilizzata dal legislatore non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile, bensì a tutti i dipendenti di un certo “tipo” o di un certo “livello” o “qualifica” (ad esempio tutti gli operai del turno di notte), ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle ”utilità” previste.
Il sistema incentivante MBO con possibilità di conversione di somme di denaro in alcune tipologie di benefit, come descritto nel quesito, non soddisfa le citate caratteristiche. In effetti, i soggetti destinatari del welfare sono dipendenti “individuati” dalla società per essere assoggettati a valutazione della performance che possono, a determinate condizioni, convertire parte del premio di risultato, ottenuto attraverso il raggiungimento di indici di performance, in welfare aziendale.
Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene che la disciplina di cui al comma 2 e al comma 3 ultima parte, dell’art. 51 del TUIR non sia applicabile al sistema incentivante MBO convertito in prestazioni di welfare. Le predette disposizioni, derogatorie del principio di onnicomprensività stabilito dal co. 1 dell’art. 51 del TUIR, avendo carattere agevolativo, non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non è compresa l’ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti interessati. Non appare coerente, infatti, con la ratio sottesa alle disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente, consentire la riduzione dei redditi imponibili, fino al completo abbattimento degli stessi, in ragione della tipologia di retribuzione (in denaro o in natura) scelta dai soggetti interessati.
In conclusione, l’Agenzia precisa che la tassazione dei benefici concessi in cambio di premi di risultato deve seguire i normali criteri di tassazione relativi al reddito da lavoro dipendente.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link