NOVITA’ E AGEVOLAZIONI | Studio Mattonai


IN BREVE
IMPRESE
Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese: chiarimenti e scadenze
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 12 marzo 2025, n. 43836
In relazione all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ne ha delineato il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al Registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.
L’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l’iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi.
Le società già esistenti possono adeguarsi entro il 30 giugno 2025.
L’obbligo riguarda tutti coloro che formalmente detengono il potere di gestione e organizzazione della società, compresi i liquidatori, indipendentemente dalla modalità di nomina. Ogni amministratore deve avere un proprio domicilio digitale, distinto da quello della società, per garantire la trasparenza nei confronti di terzi. Tuttavia, chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse.
L’obbligo si estende a tutte le società di persone e di capitale, con l’eccezione delle società semplici (salvo quelle agricole) e delle società di mutuo soccorso. Non si applica ai consorzi e alle società consortili, mentre potrebbe coinvolgere le reti di imprese con soggettività giuridica e attività commerciale.
Si ritiene che, in analogia con quanto previsto per l’iscrizione della PEC dell’impresa, anche la comunicazione e variazione delle PEC degli amministratori sia da considerarsi esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.
L’omessa indicazione della PEC dell’amministratore impedisce la conclusione del procedimento di iscrizione o di nomina, portando alla sospensione dell’istruttoria da parte della Camera di Commercio. In caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni, la domanda verrà rigettata.
Infine, pur non essendo previste sanzioni specifiche, l’omessa comunicazione della PEC rientra nelle violazioni sanzionate dall’art. 2630 c.c., con una multa da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

IRPEF
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime agevolato per gli impatriati
Agenzia delle Entrate, Risposte a istanza di interpello, 28 febbraio 2025, nn. 53 e 55
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, rispondendo ai quesiti di due contribuenti tramite l’istituto dell’interpello.
Il regime, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, si applica ai contribuenti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia a partire dal 2024.
In particolare, se il datore di lavoro estero e quello italiano coincidono, il periodo minimo di permanenza all’estero si estende da tre a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore o gruppo) per cui si lavorava in Italia prima del trasferimento all’estero.

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ADEMPIMENTI
Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025
Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 30 gennaio 2025, n. 18
L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, comprese le ditte individuali e le società. Sono esclusi i professionisti, sia quelli che operano in forma singola sia quelli appartenenti a studi associati. Rimane invece incerto se l’obbligo si applichi anche alle società semplici, che, pur essendo iscritte al Registro, non svolgono attività d’impresa. È certo, invece, che una società che gestisce, ad esempio, un poliambulatorio medico, essendo iscritta al Registro delle imprese, sia tenuta a rispettare l’obbligo assicurativo.
Il termine ultimo per adempiere all’obbligo è il 31 marzo 2025, come stabilito dal D.L. n. 202/2024, convertito dalla Legge n. 15/2025.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, disciplina le polizze assicurative contro i rischi catastrofali.

  • Articolo 3: definisce gli eventi calamitosi e catastrofali coperti dall’assicurazione, ossia alluvioni, terremoti e frane.
  • Articolo 4: stabilisce che i premi assicurativi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici.
  • Articolo 6: prevede che, per polizze fino a 30 milioni di euro, lo scoperto a carico dell’assicurato non possa superare il 15% del danno indennizzabile. Per importi superiori a 30 milioni, le condizioni dello scoperto sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti.

Secondo l’articolo 1, l’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni impiegate per l’attività d’impresa, come definite dall’art. 2424 c.c., tra cui:

  1. Terreni: fondi o loro porzioni con caratteristiche geografiche variabili in base alla posizione e conformazione.
  2. Fabbricati: edifici e opere murarie, compresi fissi e infissi, fondamenta, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, recinzioni e altre strutture pertinenti.
  3. Impianti e macchinari: macchine di vario tipo, comprese quelle elettroniche e a controllo numerico, nonché impianti funzionali all’attività dell’impresa.
  4. Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto, purché non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
On-line la domanda per la riammissione alla rottamazione-quater
Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 11 marzo 2025
Con un comunicato stampa è stato chiarito che per essere riammessi alla definizione agevolata è necessario presentare una domanda esclusivamente online sul sito dell’Agenzia Entrate-delle Riscossione entro il 30 aprile 2025.
Nella richiesta, occorre specificare i debiti per i quali si intende chiedere la riammissione e il numero di rate con cui si desidera effettuare il pagamento, scegliendo tra un’unica soluzione, da versare entro il 31 luglio 2025, oppure un pagamento rateale, fino a un massimo di dieci rate consecutive di pari importo.
Le scadenze previste per il pagamento rateale sono: le prime due rate il 31 luglio e il 30 novembre 2025, mentre le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre negli anni 2026 e 2027. Sul pagamento rateale si applicano interessi al tasso del 2% annuo, calcolati a partire dal 1° novembre 2023.
Esistono due procedure per inoltrare la richiesta di riammissione. La prima opzione è l’invio online dall’area riservata del sito, compilando il modulo e selezionando le cartelle o gli avvisi da includere. L’accesso avviene tramite credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, è possibile inviare la richiesta dall’area pubblica, compilando il modulo con il numero della cartella o dell’avviso e il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria, allegando un documento di riconoscimento e fornendo un indirizzo e-mail per ricevere la ricevuta della domanda.
Gli intermediari fiscali possono presentare la domanda per conto dei propri assistiti accedendo all’area riservata EquiPro, utilizzando le credenziali Entratel.

DICHIARAZIONI
Modello 730/2025: approvato il modello definitivo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 marzo 2025, n. 114763
Con il Provvedimento 10 marzo 2025, n. 114763, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del modello 730/2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2024.
L’Amministrazione finanziaria ha reso noto anche l’approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta; 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato; 730-3, 730-4, 730-4 integrativo con le relative istruzioni e, infine, la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 a un soggetto incaricato della trasmissione telematica.
Fornite anche le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. Questi ultimi, in particolare, dovranno inviare i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2025 e nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con separato provvedimento.
Il perimetro applicativo del modello si amplia: infatti, da quest’anno i contribuenti non titolari di partita IVA potranno utilizzare il modello anche per indicare i redditi a tassazione separata o soggetti a imposta sostitutiva, che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi. Ciò esprime l’intenzione del legislatore di allargare progressivamente la platea del modello che, a regime, dovrà divenire il modello generalizzato per la dichiarazione dei redditi di tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.
Nel modello 730/2025 vengono inseriti:

  • il quadro M, il quale contiene le informazioni relative ai redditi assoggettati a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e all’opzione per l’imposta sostitutiva relativa ai pensionati esteri. Inoltre, tale quadro potrà essere utilizzato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 282/2002 e ai premi delle assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi;
  • il quadro T, attraverso il quale possono essere dichiarate:
    • le plusvalenze generatesi a seguito di cessione di attività finanziarie a cui si applica l’imposta sostitutiva del 20% o 26%;
    • le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessioni di partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata, di OICR immobiliari o di cripto-attività;
    • le minusvalenze non compensate nell’anno.

IVA
Acquisti da fornitori con partita IVA “EX”: il nuovo regime di franchigia transfrontaliera UE e le implicazioni per gli operatori economici italiani
Dal 1° gennaio 2025, il panorama fiscale europeo ha subito un’importante trasformazione grazie all’introduzione del regime di franchigia transfrontaliera. Questa novità ha dato vita a una particolare categoria di operatori commerciali, riconoscibili dal loro numero di partita IVA che si conclude con il suffisso “EX”. Tale innovazione è stata pensata principalmente per semplificare la vita delle piccole imprese che operano in diversi paesi dell’Unione Europea, ma porta con sé importanti implicazioni per le aziende italiane che si trovano ad acquistare da questi fornitori.
Un soggetto con partita IVA “EX” è essenzialmente una piccola impresa europea che ha aderito al regime di franchigia transfrontaliera. La caratteristica fondamentale di questi operatori è che sono esonerati dall’applicazione dell’IVA sulle loro vendite transfrontaliere all’interno dell’UE. In pratica, quando emettono fattura verso soggetti di altri Stati membri, inclusa l’Italia, non addebitano l’imposta sul valore aggiunto. Le loro fatture riportano quindi importi netti, senza l’applicazione dell’IVA del paese di origine, e sono generalmente accompagnate da una dicitura che indica l’applicazione del regime di franchigia transfrontaliera.
Quando un’impresa italiana effettua acquisti da un fornitore europeo che opera sotto questo regime speciale, si trova in una situazione diversa rispetto ai consueti acquisti intracomunitari. La differenza più significativa consiste nel fatto che per queste operazioni non si applica il tradizionale meccanismo di inversione contabile, il cosiddetto reverse charge, che normalmente caratterizza gli scambi commerciali all’interno dell’UE.
Tuttavia, prima di procedere con qualsiasi operazione, l’impresa italiana che riceve documenti fiscali da un operatore con identificativo “EX” deve assicurarsi della legittimità di tale codice. A differenza di quanto avviene con le normali partite IVA europee, questa verifica richiede l’utilizzo di uno strumento dedicato: la piattaforma “SME-on-the-Web” messa a disposizione dall’Unione Europea. Non è possibile utilizzare il consueto database VIES per questa verifica. Questo passaggio preliminare è fondamentale per confermare che il fornitore sia effettivamente autorizzato ad operare secondo il peculiare regime di franchigia transfrontaliera. La piattaforma è accessibile al seguente indirizzo web: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sme-verification/#/sme-verification.
È richiesto di inserire l’identificativo “EX” del fornitore e il sistema verificherà l’esistenza di tale codice.
Una volta accertatane la validità, l’acquirente italiano non dovrà produrre il documento integrativo TD18, normalmente richiesto per gli acquisti intracomunitari e da inviare al Sistema di Interscambio.
È importante sottolineare che le regole del regime di franchigia transfrontaliera prevalgono sulle disposizioni IVA ordinarie. Questo significa che l’acquirente italiano che riceve fatture con partita IVA “EX” non deve applicare il reverse charge né integrare la fattura con l’IVA italiana.

IMPRESE
Sostenibilità: il decreto Omnibus e il suo percorso per l’entrata in vigore
Il pacchetto Omnibus, recentemente annunciato dalla Commissione Europea, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori. L’iniziativa mira a ridurre il carico burocratico per le imprese, semplificando alcune delle normative esistenti in materia di sostenibilità, tra cui il Regolamento sulla Tassonomia dell’UE, la Direttiva sulla Rendicontazione della Sostenibilità (CSRD) e la Direttiva sulla Due Diligence della Sostenibilità (CSDDD). Il percorso che porterà alla sua effettiva entrata in vigore si preannuncia però lungo e complesso.

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IVA
Detrazione IVA e reverse charge: obbligo di dettaglio in fattura
Cassazione, Sentenza 8 febbraio 2025, n. 3225
Ai fini della detrazione dell’IVA, ovvero dell’applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati. Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell’IVA ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l’inerenza delle prestazioni alla propria attività d’impresa, ed ove l’Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Civile, nella Sentenza n. 3225 dell’8 febbraio 2025.

SOCIETÀ
Dipendente con carica di amministratore: quando è incompatibile
Cassazione, Ordinanza 28 febbraio 2025, n. 5318
La legge non vieta espressamente il cumulo, in carico a una stessa persona, della carica di amministratore e della posizione di lavoratore dipendente di una stessa società di capitali. Le due qualifiche possono infatti coesistere, ma a condizione che non venga meno la soggezione del dipendente al potere direttivo, di controllo e disciplinare di un datore di lavoro terzo e che si accerti l’attribuzione di mansioni al dipendente diverse da quelle proprie della carica sociale dell’amministratore.
Per la carica di amministratore unico di società è evidente l’incompatibilità con la qualità di lavoratore subordinato della stessa, per i casi in cui la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, il tema è controverso ed ha generato molto contenzioso con i conseguenti orientamenti giurisprudenziali.
Recentemente, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria (Ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025), ha enunciato questo principio “In tema di imposte sui redditi, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.
Il tema è delicato e richiede estrema cautela poiché potrebbe avere conseguenze negative anche sulla gestione previdenziale e sulla maturazione del diritto alla pensione.

IRPEF
Trasferte aziendali: regole chiare per risparmiare sulla tassazione dei rimborsi
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 81-83
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità in materia di trasferte aziendali e rimborsi spese per i dipendenti, con un focus sulla tracciabilità dei pagamenti.
A partire dal 1° gennaio 2025, le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (quest’ultimo tramite autoservizi pubblici non di linea) sono deducibili per l’impresa e non imponibili per il dipendente solo se pagate con mezzi tracciabili.
L’art. 51 del TUIR prevede dal 2025 che i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (tramite autoservizi pubblici non di linea) non concorrono a formare il reddito del dipendente se pagati con mezzi tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito/debito, modalità elettroniche.
L’art. 95 del TUIR, invece, stabilisce che le suddette spese sono deducibili per l’impresa, sempreché i pagamenti siano effettuati con le stesse modalità tracciabili.
La mancata tracciabilità delle spese non preclude il diritto al rimborso, ma impedisce all’impresa di dedurre il costo dal reddito imponibile e rende il rimborso imponibile per il dipendente ai fini fiscali e contributivi.
Per una gestione ottimale delle trasferte e per evitare contestazioni con i dipendenti, sarebbe importante adottare un regolamento interno che disciplini le trasferte e i rimborsi spese. Soprattutto ora, dopo le importanti novità in vigore dal 1° gennaio 2025.
Il regolamento dovrebbe definire:

  • Tipologie di spese rimborsabili: vitto, alloggio, viaggio, trasporto (specificando le modalità: treno, aereo, auto privata, taxi, ecc.).
  • Limiti di spesa: importi massimi rimborsabili per le diverse categorie di spesa e per le diverse destinazioni.
  • Modalità di richiesta e autorizzazione: procedura per la richiesta di autorizzazione alla trasferta, indicando i responsabili autorizzati e le informazioni necessarie (destinazione, durata, motivo, mezzo di trasporto previsto, budget stimato).
  • Documentazione necessaria per il rimborso: ricevute, fatture, scontrini, biglietti, ecc. (con l’indicazione dei dati obbligatori: data, importo, causale).
  • Modalità di pagamento: anche alla luce delle novità 2025.
  • Tempistiche per la presentazione delle richieste di rimborso: scadenze entro le quali il dipendente deve presentare la documentazione per ottenere il rimborso.

L’adozione di un regolamento interno e l’implementazione di procedure chiare e trasparenti sono elementi fondamentali per garantire la corretta applicazione della normativa e per evitare contestazioni con dipendenti e autorità fiscali.

ADEMPIMENTI
Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per il 2025 (MUD)
D.P.C.M. 29 gennaio 2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio è stato pubblicato il D.P.C.M. 29 gennaio 2025, di approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD, che sostituirà integralmente quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024.
Attraverso il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e avviati al recupero, nell’anno precedente la dichiarazione.
Il nuovo modello, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024, dovrà essere presentato entro il 28 giugno, che, cadendo di sabato, sposta la scadenza a lunedì 30 giugno 2025.
I prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2025 saranno pubblicati sul sito di Unioncamere.
Al fine di consentire l’adeguamento della dichiarazione alle nuove disposizioni normative e alle indicazioni derivanti dalle delibere ARERA, sono state introdotte modifiche al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2025:

  • nella scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) è stato introdotto il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D.Lgs. n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico;
  • nell’allegato 1 (istruzioni compilazione modello unico dichiarazione ambientale) sono state aggiornate le seguenti parti:
    • inserimento del codice ATECO 96.02.03 in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. n. 213/2022 al comma 6 dell’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006;
    • le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI di cui all’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
  • alla Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione – Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati;
  • alle Istruzioni sono state apportate integrazioni riguardanti le indicazioni per la compilazione delle schede implementate, e aggiornamenti rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.

ADEMPIMENTI
Registrazione on line delle delibere di distribuzione di utili
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 marzo 2025, n. 114787
Con il Provvedimento del 10 marzo 2025, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modulo aggiuntivo al modello “RAP – Registrazione di atto privato”. Questo strumento, corredato dalle relative istruzioni, consente ai rappresentanti legali delle società, ai loro incaricati e agli intermediari autorizzati di richiedere la registrazione telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari.
Dopo l’introduzione della registrazione online per i contratti di comodato d’uso e i contratti preliminari di compravendita, si amplia ulteriormente la gamma di atti privati che possono essere gestiti direttamente in modalità digitale.
L’integrazione del modulo per i verbali di distribuzione degli utili nel modello RAP è in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 139/2024, che prevede la progressiva digitalizzazione delle richieste di registrazione degli atti privati e l’autoliquidazione delle imposte dovute.
La registrazione telematica deve avvenire entro 30 giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione degli utili e comporta il pagamento di un’imposta di registro fissa di 200 euro. Il nuovo modulo permette anche di versare le imposte di registro e di bollo in autoliquidazione, eliminando la necessità di una liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A breve, sul sito dell’Agenzia sarà disponibile una procedura web aggiornata per la compilazione e l’invio del modello RAP, insieme al software di controllo necessario.
Oltre all’introduzione del nuovo modulo, il provvedimento ha apportato alcune modifiche alle specifiche tecniche, tra cui:

  • l’aliquota relativa alla caparra confirmatoria e agli acconti di prezzo non soggetti a IVA, che passa dallo 0,5% al 3%, in conformità con il D.Lgs. n. 139/2024;
  • la tassazione della clausola penale nei contratti soggetti all’imposta di registro: non è più prevista un’imposta separata, ma viene applicata la tassazione più onerosa dell’atto principale;
  • il calcolo delle sanzioni per il ritardato pagamento delle imposte autoliquidate, come stabilito dal D.Lgs. n. 87/2024.

Queste modifiche riguardano esclusivamente le specifiche tecniche del modello RAP, mentre gli strumenti informatici per la compilazione e il controllo del modello sono già stati aggiornati.

SERVIZI AL CITTADINO
Come richiedere online il duplicato della tessera sanitaria
C’è un nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate, disponibile tramite accesso all’area riservata, che permette di chiedere il duplicato della tessera sanitaria, a prescindere dalla tipologia, ossia con o senza microchip.
Da oggi è infatti possibile non solo visualizzare e stampare la copia dell’ultima tessera valida, ma anche chiederne la riemissione su supporto plastificato, verificando – ed eventualmente modificando – l’indirizzo di recapito, in modo da essere sicuri di riceverla.

ADEMPIMENTI
Agenzia delle Entrate: nuovo servizio online per richiedere il codice fiscale per i neonati
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 marzo 2025, n. 104720
Nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate per i neogenitori che rende più facile ottenere il codice fiscale per i neonati nel caso in cui il Comune di residenza non lo abbia comunicato.
Attraverso il servizio, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia, è possibile richiedere il codice fiscale per il neonato, utile anche per effettuare la scelta del pediatra, inserendo i dati della bambina o del bambino, senza doversi recare agli sportelli di un ufficio delle Entrate.
Per accedere al servizio “Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato” è necessario avere Spid o le credenziali Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
La richiesta può essere fatta da uno dei due genitori, così come da un rappresentante legale del genitore (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore). Una volta avuto accesso al servizio ed inseriti i dati anagrafici della bambina o del bambino è necessario allegare la copia dei documenti di nascita (certificato di nascita o dichiarazione di nascita resa presso l’ospedale).
Non appena l’ufficio ha lavorato la richiesta, il sistema invia una email per avvisare che il certificato è disponibile online.

APPROFONDIMENTI
IRPEF
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per gli impatriati
Agenzia delle Entrate, Risposte a istanza di interpello, 28 febbraio 2025, nn. 53 e 55
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, rispondendo ai quesiti di due contribuenti tramite l’istituto dell’interpello.
Il regime, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, si applica ai contribuenti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia a partire dal 2024.
In particolare, se il datore di lavoro estero e quello italiano coincidono, il periodo minimo di permanenza all’estero si estende da tre a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore o gruppo) per cui si lavorava in Italia prima del trasferimento all’estero.
L’Agenzia ha chiarito che questa regola vale anche per chi, prima del rientro in Italia, ha interrotto un rapporto di lavoro dipendente per avviare un’attività autonoma. Inoltre, è stata confermata l’ulteriore riduzione della base imponibile al 40% in presenza di figli minori. Infine, l’Agenzia ha specificato che la verifica dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione richiesti dalla normativa non può essere effettuata tramite interpello, poiché si tratta di questioni tecniche non fiscali. Questi chiarimenti sono stati forniti nelle risposte n. 53 e n. 55 del 28 febbraio 2025.
Periodo minimo di residenza all’estero
Uno dei quesiti posti all’Agenzia (risposta n. 53) riguarda la durata minima di residenza all’estero prima del trasferimento in Italia. La normativa prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti in Italia siano tassati al 50% fino a un massimo di 600mila euro, a condizione che il contribuente non sia stato residente fiscalmente in Italia nei tre anni precedenti (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 209/2023).
Se il lavoratore rientra per lavorare presso lo stesso datore di lavoro (residente o non residente) che lo aveva impiegato all’estero, il periodo minimo di residenza all’estero aumenta da tre a sei o sette anni, a seconda delle circostanze. Nello specifico:

  • se il lavoratore non ha mai lavorato in Italia per lo stesso soggetto prima del trasferimento all’estero, il periodo minimo di permanenza all’estero è di sei anni;
  • se il lavoratore aveva già lavorato in Italia per lo stesso soggetto o per un’azienda dello stesso gruppo prima di trasferirsi all’estero, il periodo minimo sale a sette anni.

L’Agenzia ha precisato che il tipo di rapporto contrattuale non incide su questa regola: l’allungamento del periodo minimo di residenza all’estero si applica indipendentemente dal fatto che il lavoratore torni in Italia come dipendente o autonomo. Il fattore determinante è che il lavoratore rientri per lavorare per lo stesso soggetto per il quale ha lavorato all’estero. Nel caso esaminato, il periodo minimo richiesto era di sette anni, anche se il contribuente aveva nel frattempo svolto un’attività autonoma.
Riduzione della base imponibile in caso di figli minori
Un ulteriore aspetto chiarito dall’Agenzia riguarda la riduzione al 40% della base imponibile per i lavoratori impatriati con figli minori. Il contribuente ha chiesto conferma della possibilità di applicare questa agevolazione anche nel caso in cui entrambi i genitori ne facciano richiesta (risposta n. 53).
L’Agenzia ha confermato che tale beneficio è subordinato alla residenza del figlio minore o adottivo in Italia durante il periodo di applicazione del regime agevolato. Inoltre, ha specificato che il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio dopo il rientro del genitore non comporta la perdita dell’agevolazione. La riduzione può essere applicata da entrambi i genitori, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
Un altro chiarimento (risposta n. 55) riguarda i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, in particolare il riferimento alla lett. d), che richiama le definizioni contenute nel D.Lgs. n. 108/2012 e nel D.Lgs. n. 206/2007. Un contribuente ha chiesto se il possesso di un titolo di istruzione superiore di almeno tre anni sia sufficiente per accedere al regime agevolato.
L’Agenzia ha precisato che, in base ai principi generali dell’interpello (art. 11 della legge n. 212/2000), le istanze che richiedono la valutazione dei titoli di qualificazione non sono ammissibili. Tali richieste, infatti, non riguardano questioni interpretative di norme fiscali, ma accertamenti di fatto.
Pertanto, l’individuazione dei requisiti richiesti per accedere al regime agevolativo deve avvenire seguendo le disposizioni del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) per i lavoratori altamente qualificati e del D.Lgs. n. 206/2007 per le professioni regolamentate. Non essendo norme fiscali, la loro interpretazione non può essere oggetto di interpello presso l’Agenzia delle Entrate.

IMPRESE
Il decreto Omnibus sulla semplificazione delle norme UE
Il pacchetto Omnibus, recentemente annunciato dalla Commissione Europea, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori. L’iniziativa mira a ridurre il carico burocratico per le imprese, semplificando alcune delle normative esistenti in materia di sostenibilità, tra cui il Regolamento sulla Tassonomia dell’UE, la Direttiva sulla Rendicontazione della Sostenibilità (CSRD) e la Direttiva sulla Due Diligence della Sostenibilità (CSDDD). Il percorso che porterà alla sua effettiva entrata in vigore si preannuncia però lungo e complesso.
La proposta della Commissione introduce modifiche sostanziali, tra cui la riduzione delle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione. Il nuovo criterio prevede che solo le aziende con più di 1000 dipendenti siano tenute a rispettare tali obblighi, riducendo così di circa l’80% il numero delle imprese coinvolte rispetto alla normativa precedente. Inoltre, il pacchetto Omnibus posticipa di due anni l’entrata in vigore dei requisiti di rendicontazione per le grandi imprese che non hanno ancora implementato la CSRD e per le PMI quotate, con l’obiettivo di concedere più tempo ai co-legislatori per perfezionare le modifiche proposte.
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda l’introduzione di uno standard di rendicontazione volontario per le imprese escluse dall’ambito della CSRD, che si baserà sullo standard per le PMI sviluppato da EFRAG. Questo dovrebbe limitare le informazioni che le grandi aziende e le banche potranno richiedere alle imprese di minori dimensioni, riducendo così il carico amministrativo.
Il percorso legislativo del pacchetto Omnibus, però, è ancora lungo. Dopo la pubblicazione della proposta da parte della Commissione il 26 febbraio 2025, seguiranno le fasi di revisione e negoziazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE. Il processo prevede più letture e possibilità di emendamenti, con eventuali negoziazioni per armonizzare le posizioni tra le istituzioni europee. Se tutto procederà senza intoppi, la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri, che avranno un periodo stabilito – solitamente due anni – per adattare la normativa alle proprie legislazioni nazionali. Tuttavia, considerando la complessità delle norme sulla sostenibilità e le diverse esigenze degli Stati membri, potrebbero passare anni prima che il pacchetto venga effettivamente implementato.
La Commissione Europea ha chiarito che l’obiettivo del pacchetto Omnibus non è quello di stravolgere l’architettura normativa sulla sostenibilità, ma di ottimizzarla, semplificando il quadro regolatorio senza compromettere gli impegni già assunti dalle imprese. Resta ora da vedere quale sarà l’esito delle negoziazioni e se l’Unione Europea riuscirà a trovare un equilibrio tra la necessità di semplificare le norme e l’urgenza di mantenere saldi gli obiettivi di sostenibilità.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 30 aprile 2025 Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025 relativa l’anno d’imposta 2024. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Telematica
Mercoledì 30 aprile 2025 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi Telematica

Bientina lì, 19/03/2025
Studio Mattonai





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