Rintroduzione di beni: esenzione Iva importazione anche in caso di violazione normativa doganale


Nelle conclusioni presentate il 6 marzo 2025, nell’ambito della causa C-125/24, l’avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE ha esaminato l’interazione tra la normativa doganale e la normativa Iva, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’Iva all’importazione in caso di reintroduzione nell’UE di beni che beneficiano di una franchigia doganale.

Nella fattispecie in esame, alcuni cavalli da competizione sono stati esportati dalla Svezia in Norvegia e, successivamente, reimportati in Svezia, senza, però, essere dichiarati in dogana all’arrivo nel territorio doganale dell’Unione Europea.

Le Autorità doganali svedesi hanno preteso il pagamento dell’Iva all’importazione, in quanto la franchigia dal pagamento dell’Iva in sede di reimportazione, prevista dall’articolo 143, § 1, lettera e), Direttiva 2006/112/CE (recepita dall’articolo 68, comma 1, lettera d), D.P.R. 633/1972), presuppone che i cavalli siano dichiarati per l’immissione in libera pratica e che sia presentata la domanda di esenzione dai dazi doganali.

Per comprendere i termini della questione, occorre osservare che, uscendo dal territorio doganale dell’Unione, le merci perdono la posizione di merci unionali (articolo 154, lettera a), Codice doganale) e diventano merci non unionali (articolo 5, punto 24), Codice doganale).

Quando devono essere reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione, le merci non unionali devono, fatta salva l’applicazione di regimi doganali speciali, essere oggetto di una nuova dichiarazione per l’immissione in libera pratica (articolo 201, § 1, Codice doganale) e ciò farebbe sorgere, in linea di principio, l’obbligazione doganale (articolo 77, § 1, Codice doganale).

Per evitare l’onere dei dazi per le merci che sono state in precedenza unionali (merci in reintroduzione), l’articolo 203, § 1, comma 1, Codice doganale, prevede, a determinate condizioni, un’esenzione. I relativi requisiti non sono, però, soddisfatti nel caso di specie, a causa della mancata dichiarazione in dogana (articoli 158, § 1, e 201, § 1, Codice doganale) e della mancata presentazione della domanda (articolo 203, § 1, comma 1, Codice doganale).

Inoltre, a causa di tali inadempimenti (articolo 139, § 1, Codice doganale), è sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79, § 1, lettera a), Codice doganale.

Tuttavia, l’articolo 86, § 6, Codice doganale, prevede un’eccezione a quest’ultima ipotesi, stabilendo che l’esenzione dai dazi doganali è concessa, in particolare, alle merci in reintroduzione ai sensi dell’articolo 203, § 1, comma 1, Codice doganale, anche se l’obbligazione doganale sorge a norma dell’articolo 79, § 1, lettera a), Codice doganale, ossia a seguito dell’inosservanza degli obblighi, purché non vi sia un tentativo di frode.

La questione sollevata dal giudice nazionale è relativa alla portata dei requisiti sostanziali e formali previsti dall’articolo 203, Direttiva 2006/112/CE, affinché l’esenzione dai dazi all’importazione, e quindi la deroga all’obbligo di pagamento dell’Iva, possa essere riconosciuta all’atto della reimportazione qualora sia sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79, Codice doganale dell’Unione, a causa dell’inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa doganale.

L’avvocato UE ha esaminato, anzitutto, se la concessione dell’esenzione dall’Iva all’importazione abbia carattere accessorio rispetto alla normativa doganale e presupponga che siano soddisfatti tutti i requisiti per la franchigia doganale. Se così fosse, infatti, l’esenzione dall’Iva all’importazione potrebbe essere concessa, nel caso di specie, solo se ricorresse l’eccezione prevista dall’articolo 86, § 6, Codice doganale.

La conclusione raggiunta dall’avvocato generale è che non è necessario rispettare la procedura doganale, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’Iva all’importazione, di cui all’articolo 143, § 1, lettera e), Direttiva 2006/112/CE. Al contrario, è sufficiente che siano soddisfatti i requisiti sostanziali per l’esenzione dai dazi doganali (nel caso di specie, l’esistenza delle corrispondenti merci in reintroduzione), come si è verificato nella fattispecie in esame. Di conseguenza, l’inosservanza degli obblighi di presentare le merci in dogana e di dichiarazione in dogana, così come di presentare la domanda di esenzione dai dazi doganali, anche se comporta l’insorgenza dell’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79, Codice doganale, non preclude l’applicazione dell’esenzione dall’Iva all’importazione per le merci oggetto di reintroduzione.

L’Iva all’importazione si applica ai beni che entrano nel circuito economico dell’Unione e che possono essere oggetto di consumo. Tuttavia, quando le merci, inizialmente provenienti dall’Unione, vengono reimportate nell’Unione nello Stato originario, non vi sono aumenti di valore “consumabili” da assoggettare a imposta, ragion per cui l’articolo 143, § 1, lettera e), Direttiva 2006/112/CE, prevede l’esenzione dall’Iva all’importazione.

Pertanto, una violazione della normativa doganale genera soltanto un’obbligazione doganale, mentre un’obbligazione a titolo di Iva può aggiungersi ad essa solo se la violazione in parola realizza al contempo il fatto generatore dell’Iva all’importazione, il quale presuppone che le merci possano essere destinate anche a un consumo soggetto ad imposta nello Stato membro.

È vero che la violazione del regime doganale può costituire un indizio di tale destinazione, ma – come sopra detto – per le merci in reintroduzione ai sensi dell’articolo 203, Codice doganale, non esiste un aumento di valore che possa essere “consumatoe che debba essere assoggettato ad imposta.

L’avvocato UE ha, inoltre, escluso che l’esenzione dall’Iva all’importazione abbia carattere accessorio rispetto alla normativa doganale.

Nella pratica, l’Iva all’importazione e i dazi doganali sono riscossi e pagati congiuntamente, ma questo non è sufficiente per dimostrare un’accessorietà in forza della quale la procedura doganale dovrebbe essere rispettata anche ai fini dell’esenzione dall’Iva, in quanto i due regimi sono concepiti in modo diverso.



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