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È stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Agricoltura del 30 dicembre 2024, che stabilisce le regole e le procedure per l’erogazione del sostegno finanziario previsto dal Fondo per la sovranità alimentare. Questo fondo è finalizzato a compensare gli oneri derivanti dagli interessi sui prestiti bancari.
Il provvedimento è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025.
Obiettivi e struttura del Fondo per la Sovranità Alimentare
Il decreto Masaf del 30/12/2024 stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all’art. 1, comma 424, L. n. 197/2022, e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo.
L’articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha istituito il Fondo per la sovranità alimentare, un fondo inserito nel bilancio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Questo strumento economico è stato concepito per rafforzare il comparto agricolo e agroalimentare italiano, sostenendo iniziative volte a:
- tutelare e valorizzare i prodotti alimentari italiani di qualità,
- ridurre i costi di produzione per le imprese del settore,
- supportare le filiere agricole,
- gestire situazioni di crisi di mercato,
- garantire stabilità nelle scorte e negli approvvigionamenti alimentari.
Il fondo è dotato di 25 milioni di euro all’anno per il periodo 2023-2026.
Soggetti ammissibili al finanziamento
Possono accedere ai contributi le aziende attive nei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che, al momento della presentazione della richiesta, soddisfano i seguenti requisiti:
- abbiano la propria sede legale in Italia, siano formalmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Per le aziende agricole, è inoltre necessario risultare registrate nella sezione speciale come impresa agricola “attiva”, piccolo imprenditore agricolo o coltivatore diretto, con tale status riconosciuto al 31 dicembre 2021;
- rientrino, nel caso delle imprese agricole, nella categoria di “agricoltori in attività”;
- abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali, eventi eccezionali, condizioni meteorologiche assimilabili a disastri naturali, fenomeni di portata catastrofica, malattie epidemiche negli animali, organismi nocivi per le colture e danni causati da specie protette;
- non appartengano alle categorie di soggetti che abbiano ricevuto aiuti economici dalla Commissione europea dichiarati illegali o incompatibili, senza averli restituiti o depositati su un conto vincolato;
- abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento bancario conforme ai criteri stabiliti dal presente decreto.
Gestore del Fondo
L’ente responsabile della gestione del fondo è AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), incaricata di predisporre le istruzioni operative entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, ovvero a partire dal 7 marzo 2025.
AGEA si occuperà anche di:
- realizzare la piattaforma informatica per la gestione dell’intervento,
- elaborare il modulo di richiesta,
- definire le tempistiche di presentazione delle domande, specificando la documentazione obbligatoria da allegare,
- effettuare le verifiche previste dalla normativa, monitorando e rendicontando le operazioni.
Caratteristiche del finanziamento
L’assegnazione del contributo è vincolata all’approvazione di un finanziamento da parte di istituti di credito riconosciuti, secondo gli articoli 13 e 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
La durata del finanziamento non può superare i cinque anni, includendo l’eventuale periodo di preammortamento.
Condizioni dell’agevolazione
A seguito dell’approvazione del finanziamento e della stipula del relativo contratto, viene riconosciuto un contributo sugli interessi, calcolato in base a una percentuale che può arrivare fino al 50% del tasso annuo nominale applicato dall’istituto di credito al prestito concesso.
L’ammontare del contributo destinato a ciascun beneficiario non può in alcun caso superare il limite massimo stabilito per gli aiuti de minimis nel settore di riferimento.
L’agevolazione viene concessa nei limiti previsti dalla normativa sugli aiuti de minimis, rispettando i massimali specifici stabiliti per le imprese agricole, per il comparto della pesca e per il settore dell’acquacoltura.
Presentazione della domanda
Il beneficiario dovrà presentare la domanda al Gestore (AGEA) tramite un modulo digitale firmato, che sarà reso disponibile sul sito ufficiale dell’ente.
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