Subappalto e qualificazione SOA: il Correttivo garantisce la qualità delle opere


Durante il recente question time alla Camera, il ministro Matteo
Salvini ha ribadito che, pur mantenendo alta l’attenzione
sull’argomento, al momento rimangono invariate
le correzioni operate dal d.Lgs. n.
209/2024
in materia di qualificazione
SOA
con lavori subappaltati.

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Subappalto e qualificazione SOA: FINCO sul Correttivo

Una posizione condivisa da FINCO che, con una lettera a firma
del presidente Angelo Artale e indirizzata proprio
al titolare del MIT, ha ricordato come la specializzazione
comporti ingenti investimenti in risorse umane, mezzi e
formazione, con una qualità comprovata dalla buona esecuzione
dei lavori eseguiti e attestata nei Certificati di Esecuzione
Lavori (CEL).

Il presidente di FINCO ha infatti espresso apprezzamento per la
“correzione” operata alle disposizioni normative nella prima
versione del d.Lgs. n. 36/2023, che consentivano all’appaltatore
principale di qualificarsi con i lavori da lui non svolti, ma
svolti dal subappaltatore.

“È sempre opportuno ricercare approcci quanto più
possibile condivisi all’interno della relativa Filiera, ma ci sono
situazioni in cui la mediazione non è possibile, e la questione qui
in oggetto è una di queste: diamo, quindi atto, al Ministro delle
Infrastrutture di aver ben compreso la gravità della problematica e
di aver operato delle scelte più che opportune, non solo per la
tutela delle Imprese specialistiche e delle loro maestranze ma
anche nel prevalente interesse dell’ottima allocazione del denaro
pubblico, della qualità e della sicurezza”.

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La qualificazione per i subappaltatori è garanzia di qualità
dell’opera

Spiega Artale che il fatto che le imprese generali non possano
più usare i lavori subappaltati per qualificarsi in una attività
che non sono in grado di svolgere, non rappresenta in sé affatto
ostacolo né diretto né indiretto al ricorso al subappalto, ma
rappresenta, casomai, una garanzia per la qualità
dell’opera e la sicurezza in cantiere
e che il
subappalto resta pienamente utilizzabile con tutte
le regole previste dall’art.119 del Codice dei Contratti, senza
alcuna limitazione ulteriore.

Né prosegue il presidente di Finco, l’impossibilità di usare i
CEL dei subappaltatori per qualificarsi in una attività
specialistica non eseguita direttamente rappresenta un danno per le
imprese generali che, in virtù della complessiva attività di
gestione del cantiere, possono utilizzare anche l’importo
dei lavori subappaltati
per incrementare la propria cifra
di affari: “Non si comprende perché mai l’appaltatore
dovrebbe essere disincentivato dall’utilizzo del subappalto, come
dicono i detrattori della previsione corretta: il subappalto è, e
rimane, uno degli strumenti utilizzabili per svolgere attività che
l’impresa generale non può o non vuole eseguire; esattamente come
il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la Rete di Imprese, il
Consorzio, l’Avvalimento (con riferimento ai requisiti di
partecipazione alla gara), ecc.”

Però non basta, il solo coordinamento di un cantiere per
acquisire delle qualifiche Specialistiche o
Superspecialistiche
: “Se così fosse, dovremmo
seriamente chiederci a quale tipo di impresa lo Stato pensa debbano
essere affidati i lavori pubblici: se a imprese qualificate sul
serio o a imprese che hanno i cassetti pieni di pezzi di carta e
nessuna, o una ridotta, capacità di operare in un appalto, in
danno, quindi di qualità, sicurezza e corretto uso delle risorse
pubbliche”.

No a concorrenza sleale da imprese qualificate solo sulla
carta

Senza dimenticare, evidenzia Artale, la concorrenza sleale che
imprese qualificate solo sulla carta farebbero a quelle che
realmente investono sulla propria specialità in termini di
formazione del personale, acquisizione di
attrezzature e macchine speciali. “Imprese che, già adesso, non
solo spesso non riescono a crescere, ma sono costrette a lavorare
in condizioni di assoluta “minorità”: si pensi solo ai prezzi di
affidamento del subappalto che non hanno alcuna forma di
‘contenimento’ al ribasso, vista l’eliminazione della percentuale
massima del 20%, precedentemente prevista dal Codice”.

Da qui il dubbio che la reale preoccupazione (di alcune) delle
imprese generali non sia l’ipotetico “disincentivo” all’uso del
subappalto, quanto la perdita di attestazioni, rendendo necessario
il ricorso a imprese qualificate sul serio per fare i lavori.

“Non è di poco pregio ricordare che la stessa Legge Delega
(Legge n. 78/2022), da cui il Codice trae la sua esistenza, con
riferimento alla qualificazione, testualmente prevede all’Art. 1,
comma 2, lettera s), ‘
un sistema di qualificazione generale
degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e
sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche
e professionali, dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e
dell’organico, delle attività effettivamente
eseguite‘”.

Per Artale l’attuale previsione è quindi, perfettamente,
allineata alla Legge Delega e certamente non
distonica rispetto alle prescrizioni dell’Unione Europea, perché,
come già scritto, non limita affatto l’uso del subappalto.

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Da qui la piena condivisione nel voler rimandare ad una
verifica, sul campo e nel tempo, degli effetti della nuova
previsione, ma, “a futura memoria, nella denegata ipotesi in
cui si consentisse alle imprese generali di utilizzare i lavori
subappaltati per qualificarsi in attività svolte da altri,
perderebbe anche di sostanziale valore tutto il sistema delle
qualificazioni comprese le Attestazioni SOA”,
conclude.





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