Reddito di libertà: contributi economici e vantaggi per le aziende – Sistema Ratio


Contributo massimo che sale a 500 euro mensili e possibilità di ripresentare le domande non accolte nel 2024 per insufficienza di budget. Sono queste le due più recenti e importanti novità per il Reddito di libertà.

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Introdotto dal decreto Rilancio e reso strutturale con la legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 187 L. 30.12.2023, n. 213), il Reddito di libertà è un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, italiane, comunitarie e straniere in possesso di regolare permesso di soggiorno, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di sostenerne l’autonomia.

Con decreto 2.12.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.03.2025, n. 52, sono stati definiti i criteri di riparto e le modalità di trasferimento alle Regioni delle risorse incrementate a seguito del rifinanziamento di 30 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026). Inoltre, lo stesso decreto:

– ha disposto l’aumento di 100 euro mensili del contributo massimo concedibile pro capite (ora pari a 500 euro in luogo dei precedenti 400 euro), per un massimo di 12 mesi, erogati in unica soluzione;

– ha delineato le linee guida generali per l’invio delle domande di contributo e per le attività di monitoraggio a carico dell’Inps;

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– ha previsto una disciplina transitoria per le domande presentate nel 2024 e non accolte per incapienza dei fondi.

L’Inps ha fornito le indicazioni operative con la circolare 5.03.2025, n. 54, condivisa con il Dipartimento per le pari opportunità.

Per il 2025, la procedura di gestione delle domande è articolata in 2 tempi: una prima fase, transitoria, per il periodo compreso dal 5.03 al 18.04.2025; una seconda fase, che si aprirà a chiusura della prima e a data ancora da destinarsi.

Durante il regime transitorio (dal 5.03 al 18.04.2025) le interessate possono ripresentare all’Inps le domande trasmesse entro il 31.12.2024 e non accolte per insufficienza di budget. Le domande devono essere ripresentate telematicamente per il tramite dei Comuni, che utilizzeranno l’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di libertà presente sul sito istituzionale dell’Istituto previdenziale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla misura. All’interessata è rilasciata, dal Comune, copia della domanda trasmessa.

Le domande ripresentate hanno la priorità sulle nuove domande e sono accolte dall’Inps, una volta scaduto il periodo di presentazione delle domande, su base regionale, secondo l’ordine cronologico della domanda originaria. Dell’esito delle verifiche sarà data comunicazione con apposito messaggio. Con lo stesso messaggio l’Inps comunicherà la data di disponibilità del servizio per la presentazione delle domande per l’anno 2025. Le domande non ripresentate decadono in via definitiva.

Dalla data di disponibilità del servizio, le interessate in possesso dei requisiti possono presentare, sempre per il tramite dei Comuni di riferimento, le nuove domande a valere sulle risorse finanziarie per il 2025, utilizzando il modulo “SR208” (“Domanda Reddito di Libertà”).

Va tuttavia evidenziato che la legge di Bilancio 2025 ha stanziato, a regime, un ulteriore milione euro a finanziamento della misura. Pertanto, vi è la possibilità che la stessa possa essere nuovamente incrementata.

Dall’anno 2026 si torna alla normalità: le domande potranno infatti essere inviate dal 1.01 al 31.12 di ciascun anno.

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Il Reddito di Libertà non è soggetto a Irpef ed è compatibile con l’Assegno di inclusione.

Va infine ricordato che, fino al 2026, ai datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano donne beneficiarie del Reddito di libertà è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali sgravabili a proprio carico (esclusi premi e contributi Inail), nel limite massimo di 666,66 euro mensili (8.000 euro annui) e per la durata di 12 mesi per le assunzioni a termine, 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato e 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato.



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