Come previsto dal Decreto Milleproroghe 2025, le aziende iscritte al Registro Imprese dovranno stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Beni da assicurare
Le immobilizzazioni, di cui all’art 2424 cc, della sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:
- terreni – fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricati – l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari – tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali – macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Il valore da assicurare è il valore di ricostruzione a nuovo per i fabbricati e il costo di rimpiazzo per gli altri cespiti, similmente alle polizze incendio. Per quanto riguarda i terreni, il parametro di riferimento è il costo di ripristino, definito come somma dei costi di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche del terreno antecedenti all’evento catastrofale.
Eventi da assicurare
Gli eventi da assicurare comprendono
- alluvioni
- inondazioni ed esondazioni
- sismi
- frane
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Cosa non è assicurato
Il decreto attuativo specifica chiaramente che la presente polizza non coprirà:
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Determinazione dei premi
I premi assicurativi saranno calcolati proporzionalmente al rischio, tenendo conto della localizzazione dell’impresa e della vulnerabilità dei beni assicurati. La fascia di costo stimata oscilla tra il 2‰ e il 4‰ del valore assicurato, con possibili variazioni per aree a rischio elevato.
Massimali e franchigie
Le polizze prevedono scoperti e franchigie fino al 15%, con limiti di indennizzo così suddivisi:
- Fino a 1 milione di euro: copertura totale fino alla somma assicurata;
- Da 1 a 30 milioni di euro: copertura fino al 70% della somma assicurata;
- Oltre 30 milioni di euro: importo negoziabile tra le parti.
Cosa rischia chi non rispetta l’obbligo
La normativa prevede che dell’obbligo si tenga conto nell’assegnazione di contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni, sfavorendo o addirittura escludendo quindi chi non ha sottoscritto la polizza, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
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