La nuova impresa innovativa. Il nuovo quadro delle detrazioni
Siamo giunti al sesto approfondimento del nostro (a ragione) lungo speciale “La Nuova Impresa Innovativa – Analisi e Casi del Nuovo Startup Act” di cui riepiloghiamo i contributi precedenti:
La nuova impresa innovativa. Le agevolazioni in “convertendo”
Entra oggi in vigore Legge 16 Dicembre 2024 e quindi il nuovo “Startup Act”
Come cambiano le startup e le PMI. Le agevolazioni del credito d’imposta
Come cambiano le startup e le PMI. Le agevolazioni sul capital gain
Come cambiano le startup e le PMI. Il nuovo Startup Act parte II
Oggi, con questo contributo proviamo a mettere un po’ di ordine per comprendere in maniera compiuta la reale portata delle novità.
La nuova impresa innovativa. Le norme delle detrazioni
Le normative che si sono susseguite negli ultimi mesi sono:
Prima di addentrarci nel riassunto delle novità, diciamo subito che l’ultima disposizione (la Legge di bilancio 2025) riforma in modo rilevante il sistema delle detrazioni di imposta per tutti i contribuenti e per quasi tutte le detrazioni fiscali. Da queste, sono espressamente escluse le detrazioni per investimenti in società innovative (startup e PMI), quindi non ci addentreremo nell’analisi puntuale di questa normativa.
Le altre due normative invece modificano sia il DL 179/2012 che il DL 4/2015, pertanto riguardano sia le startup che le PMI innovative.
La nuova impresa innovativa. Il credito d’imposta
L’articolo 2 della Legge 162/2024 consente di “trasformare” la detrazione per investimenti in startup in un credito di imposta, e si applica solo per gli investimenti in regime de minimis effettuati nelle startup innovative (art. 29 bis del DL 179/2012).
La modifica non è di poco conto, perché mentre la detrazione può essere utilizzata per ridurre l’IRPEF (è necessaria quindi un’imposta da pagare), il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione anche con altre imposte, tributi, contributi ecc… ad esempio l’IMU, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul regime IVA forfettario ecc…, solo per citare alcuni dei casi più comuni.
L’unica condizione per trasformare la detrazione in crediti di imposta è che “la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda”; per l’eccedenza è riconosciuto – come detto – un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
Si ricorda a tale proposito che si può fruire della detrazione sia nell’anno dell’investimento, sia nei 4 anni successivi. Questa considerazione lascia aperto un dubbio; dalla lettura della norma dovrebbe essere pacifico che la detrazione non fruita possa diventare un credito di imposta fin dal 1° anno, senza aspettare il 4°, anche perché lo stesso articolo 2 conclude che “….Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi”. Vedremo a quali conclusione arriverà l’Agenzia delle Entrate su questo punto.
Un’ultima precisazione su questa novità: le disposizioni sopra descritte si applicano a partire dagli investimenti effettuati dal 31/12/2023, quindi anche agli investimenti già effettuati nel 2024. Ricordiamo a tale proposito che il momento in cui si considera effettuato l’investimento è:
- per gli investimenti in sede di costituzione, la data di deposito dell’atto;
- per gli investimenti successivi, la data del deposito della pratica camerale.
La nuova impresa innovativa. Le “nuove regole di fruizione” delle detrazioni
Passando poi all’articolo 31 della Legge 193 del 16/12/2024 sarà utile una lettura ragionata dei commi che modificano la disciplina delle agevolazioni in termini di detrazioni.
Iniziamo dalla modifica al termine di fruizione.
Il primo comma, che modifica l’articolo 29 del DL 179/2012 introducendovi il comma 7-bis, può essere diviso in 2 parti. Nella prima parte, si precisa che “Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8.”
Viene modificato quindi il termine da cui decorrono le agevolazioni. Occorre ricordare però che per godere delle agevolazioni in fase di costituzione è necessaria l’iscrizione contestuale al registro imprese ed alla sezione speciale. Nel caso in cui i due momenti differiscano, la detrazione viene persa nonostante l’introduzione del comma 7-bis in parola. Quindi la situazione attuale dovrebbe essere:
- in caso di costituzione, le detrazioni spettano solo in caso di iscrizione contestuale, quindi il nuovo comma 7-bis non aggiunge nulla a quanto era previsto prima
- per gli apporti successivi a capitale e sovrapprezzo, entra in gioco il comma 7-bis in quanto occorre verificare se siano trascorsi meno di cinque anni dalla data di iscrizione alla sezione speciale
La nuova impresa innovativa. I “nuovi limiti di fruizione” delle detrazioni
Nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 31 vengono introdotti 2 limiti al superamento dei quali le agevolazioni non spettano: “Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento agevolabile.
Abbiamo già criticato questa disposizione in precedenti articoli, dello speciale È sufficiente in questa sede stigmatizzare il fatto che se i soci sono 4 (quindi la partecipazione non è “superiore al 25 per cento”) possono godere delle detrazioni, mentre se i soci sono 3 questa possibilità è negata. Si tratta di un limite – detto in poche parole – privo di alcun senso ed assolutamente iniquo.
La seconda parte della norma in commento esclude le detrazioni a quei soggetti (che abbiano partecipazioni inferiori al 25% e…) che emettano anche fatture alla società per un importo superiore al 25% dell’investimento agevolabile. Quindi deve esserci un fornitore di una startup che voglia anche effettuare un apporto di capitale, diventandone socio. In termini numerici, per fare un esempio, la disposizione dovrebbe leggersi così: se il fatturato nei confronti della startup è di 25.000 euro, quel soggetto deve fare un investimento (cash) nella startup di almeno 100.000 euro.
È un altro limite di cui non si capisce la ragione: perchè un soggetto che investe in una startup, qualora ne sia anche fornitore, non può godere delle detrazioni come tutti gli altri? A nostro avviso questa disposizione finirà con il colpire le partnership industriali ed i processi di aggregazione, che tanto mancano – già oggi – al nostro sistema economico e, di fatto, inibisce la possibilità che un fornitore e “partner strategico” possa decidere, strategicamente (appunto) di rinunciare al pagamento cash di una parte o tutto il compenso per convertirlo (in work for equity) in partecipazione.
La nuova impresa innovativa. La “mitica” detrazione al 65%
Il comma 2 dell’articolo 31 introduce disposizioni pressoché identiche nel caso delle detrazione 65%, che quindi non commenteremo.
Ricordiamo solo che la lettera b) del comma 2 in parola aumenta la detrazione de minimis dal 50% al 65%, a decorrere dal 1 gennaio 2025 (quindi, una decorrenza diversa rispetto alle altre disposizioni della Legge 193/2024), limitando tuttavia tale misura della detrazione ai soli primi 3 anni dall’iscrizione nella sezione speciale.
La nuova impresa innovativa. Detrazioni per PMI innovative
Il comma 3 dell’articolo 31 modifica l’articolo 4 del DL 24/01/2015 n° 3, che riguarda la detrazione de minimis per investimenti in PMI innovative, inserendovi le parole “…e fino al 31 dicembre 2024”.
Pertanto, per le PMI innovative la detrazione de minimis è cessata con il 31/12/2024; dal 2025 resta solo la detrazione 30%. Vanno comunque evidenziati alcuni aspetti (e sono considerazioni non di poco conto) che controbilanciano i vantaggi delle PMI innovative.
- la PMI innovativa non ha scadenza (al contrario della startup). Quindi una volta acquisito il requisito non si perde più, ovviamente, al netto della conferma annuale;
- i requisiti delle PMI innovative non sono stati toccati e di fatto sono meno restrittivi di quelli per le startup oltre il terzo anno;
- le PMI innovative possono continuare a godere delle detrazioni oltre il settimo anno a determinate condizioni.
Insomma una serie di vantaggi che fanno seriamente pensare al perché restare “in regime startup” oltre il terzo anno se le agevolazioni sono identiche alle PMI ma i requisiti decisamente più restrittivi. A parte, evidentemente il “no sense” delle “scaleup”
La nuova impresa innovativa. La decadenza delle agevolazioni
Il comma 2, lettera d), dell’articolo 31 riguarda i casi della decadenza dalle agevolazioni; vengono infatti introdotte al comma 3 dell’articolo 29bis (quindi, inaspettatamente, solo per il caso della detrazione 65%) le seguenti parole: “salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente”.
Quindi il contribuente non decade dalle agevolazioni se la causa di decadenza non dipende dalla sua volontà.
Come interpretarlo?
Un socio di minoranza che subisce la delibera assembleare, presa a maggioranza, di riduzione del capitale sociale, magari votando contro, perde l’agevolazione?
E cosa dire del caso delle clausole di drag along? Il socio costretto a cedere la partecipazione per effetto di tale clausola, si trova nel caso di una cessione “indipendente dalla volontà del contribuente”?
Oppure il fatto che abbia accettato di partecipare ad una startup con uno statuto che include la clausola di drag along, lo rende “colpevole”? Ricordiamo che sul punto è in passato intervenuta l’agenzia entrate, concludendo per la perdita dell’agevolazione (Risposta a Interpello 390/2023)
La nuova impresa innovativa. Detrazioni e “convertendo”
La stessa lettera d) del comma 2 dell’articolo 31 introduce nell’articolo 29 bis la seguente disposizione “La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale versamento in conto aumento di capitale, a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale”.
Sottolineiamo che questa modifica riguarda solo l’articolo 29bis, quindi la detrazione de minimis, che è fruibile solo dalle persone fisiche. Quindi, il coordinamento delle disposizioni dovrebbe essere il seguente:
- una persona fisica che effettua un finanziamento convertendo in una startup, al ricorrere delle altre condizioni (quota del capitale non superiore al 25%, non essere fornitori della startup nei limiti indicati sopra ecc…) può godere delle detrazioni fiscali fin dal momento dell’apporto;
- una persona giuridica invece non può mai godere della detrazione de minimis, quindi godrà delle detrazioni fiscale 30% solo nel momento in cui l’ apporto, inizialmente iscritto in una apposita riserva (usualmente denominata “riserva targata”) viene spostato nel capitale sociale (e sovrapprezzo)
E’ ovviamente scontato che, in caso di omessa conversione, la detrazione (di cui si è goduto in occasione dell’apporto convertendo) vada restituita, così come accade nel caso in cui intervenga una causa di decadenza nel triennio di monitoraggio.
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Nel prossimo approfondimento terminiamo il nostro lungo speciale dedicato alla “nuova impresa innovativa” con la consapevolezza che torneremo a parlarne già nel corso del 2025.
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