La Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024, art. 1, co. 436-444) ha introdotto un’agevolazione fiscale sulle imposte sul reddito delle società per l’esercizio 2025, cd. “IRES Premiale”. Le imprese che soddisfano le condizioni richieste potranno applicare un’aliquota IRES ridotta pari al 20%, invece del 24% ordinario, sull’intero reddito imponibile dell’esercizio.
Chi può beneficiare dell’IRES Premiale?
L’aliquota IRES ridotta è riservata ai soggetti elencati nell’art. 73, co. 1, lettere a), b) e d) del TUIR, ovvero:
- Società di capitali
- Enti commerciali
- Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
Gli enti non commerciali (art. 73, co. 1, lettere c) del TUIR), possono applicare la riduzione solamente all’IRES riferibile al reddito d’impresa.
Sono invece escluse dall’agevolazione:
- Le società in liquidazione ordinaria o soggette a procedure concorsuali di natura liquidatoria
- Le società che determinano, anche parzialmente, il proprio reddito su base forfettaria.
Le 5 condizioni per accedere all’IRES ridotta nel 2025
La possibilità di usufruire dell’aliquota agevolata è vincolata al rispetto di cinque condizioni cumulative:
1. Accantonamento dell’80% degli utili 2024 in una riserva dedicata (co.436)
Le imprese devono destinare almeno l’80% degli utili realizzati nell’esercizio 2024 a una riserva “dedicata” e vincolata alla specifica normativa. È necessario quindi istituire una nuova riserva, distinta dalle altre, che dovrà essere rilevata nei bilanci successivi. L’accantonamento vincolato ai fini dell’agevolazione fa riferimento solo agli utili 2024, pertanto sembra che la distribuzione degli utili accantonati negli anni precedenti non precluda l’accesso all’agevolazione, e non prevede un requisito di utile minimo.
La disposizione, prevedendo come condizione indispensabile l’accantonamento di utile, sembra presupporre che le società che chiudono il 2024 in perdita siano automaticamente escluse dal beneficio. Tuttavia, l’obiettivo potrebbe anche essere quello di evitare la distribuzione dell’eventuale utile 2024. Su questo punto sarebbe auspicabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate a chiarimento dei dubbi interpretativi.
2. Investimenti qualificati in beni strumentali Industria 4.0 e 5.0 (co.436)
Le imprese devono destinare a investimenti “qualificati” in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 e 5.0) destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato un importo non inferiore al maggiore tra:
- Il 30% della riserva “dedicata” accantonata (pari quindi ad almeno il 24% degli utili 2024)
- Il 24% degli utili realizzati nel 2023
In ogni caso, l’importo degli investimenti non deve essere inferiore a 20.000 euro.
Gli investimenti, anche attraverso locazione finanziaria, devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno successivo, ossia entro il 31 ottobre 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Resta ancora da chiarire se le imprese con il bilancio 2023 in perdita possano essere ammesse al beneficio, anche su questo aspetto si auspicano chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
3. Mantenimento del numero medio di lavoratori rispetto al triennio precedente (co.437)
Nel 2025, il numero medio di unità lavorative per anno (ULA) dell’impresa non deve risultare inferiore alla media del triennio precedente. L’ULA è un parametro comunemente utilizzato per la valutazione della dimensione aziendale. Si ottiene con un’apposita procedura di calcolo, che tiene conto della durata dei rapporti di lavoro e delle tipologie contrattuali dei lavoratori subordinati, non rientrano nel computo soci lavoratori, collaboratori o lavoratori autonomi.
4. Nuove assunzioni a tempo indeterminato (co.437)
Oltre al mantenimento dei livelli occupazionali, le imprese devono incrementare la propria forza lavoro assumendo nuovi dipendenti a tempo indeterminato. L’aumento minimo richiesto è pari a un lavoratore o all’1% dei dipendenti mediamente occupati nel 2024, se superiore.
Per il calcolo, si considera il numero di dipendenti a tempo indeterminato a fine 2025 confrontato con la media del 2024 (rif. art. 4 Dlgs n. 216/2023 “Super-deduzione del 120%”). Riguardo la Super-deduzione 120%, non sembrano esserci incompatibilità con l’applicazione dell’IRES ridotta nel 2025, pertanto le imprese che ne soddisfano le condizioni possono usufruire di entrambe le agevolazioni.
5. Assenza di ricorso alla cassa integrazione (co.437)
L’accesso alla riduzione IRES è precluso alle aziende che nel 2024 o nel 2025 abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione, con l’eccezione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) per eventi transitori o eventi metereologici avversi, non imputabili all’impresa o ai dipendenti.
Il meccanismo di applicazione dell’aliquota IRES ridotta
In presenza delle condizioni richieste, l’intero reddito imponibile del 2025 è soggetto all’aliquota IRES ridotta, senza alcun vincolo di proporzionalità con gli utili accantonati o gli investimenti effettuati.
Le imprese in perdita fiscale nel 2025 non possono usufruire del beneficio, dato che la riduzione riguarda esclusivamente l’imposta da versare. Le imprese con perdite fiscali pregresse possono invece applicare l’aliquota ridotta solo sulla quota di reddito eccedente le perdite riportabili.
Come si applica l’IRES ridotta in consolidato fiscale e regime di trasparenza
Per le imprese che aderiscono al consolidato fiscale, il reddito soggetto all’aliquota IRES ridotta viene utilizzato dalla società controllante fino a concorrenza del reddito complessivo consolidato. Le eventuali perdite delle altre società del gruppo riducono il reddito soggetto all’aliquota ordinaria, senza intaccare la quota agevolata.
Nel regime di trasparenza fiscale (rif. art. 115 del TUIR), invece, il reddito sul quale si applica l’aliquota ridotta viene ripartito tra i soci in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Cause di decadenza e recupero dell’agevolazione (co.438)
La normativa prevede due ipotesi in cui l’impresa decade dal beneficio fiscale e deve restituire l’imposta risparmiata:
- Distribuzione della riserva vincolata accantonata (80% degli utili 2024) prima del 31 dicembre 2026: la società può distribuire gli utili accantonati in altre riserve e gli utili non vincolati, ma se la riserva specifica viene distribuita, anche parzialmente, entro il termine stabilito, l’impresa deve restituire la minore imposta versata. Sembra, invece, essere consentito accedere alla riserva vincolata per la copertura di eventuali perdite 2025.
- Cessione o dismissione anticipata degli investimenti qualificati prima del 2030 o 2031: se i beni Industria 4.0 e 5.0 vengono ceduti, destinati ad attività estere (anche appartenenti alla stessa società) o dismessi entro cinque anni dall’acquisto (2025 o 2026), il beneficio decade. Non è inoltre consentito nemmeno sostituire i beni dismessi con nuovi investimenti, e questa condizione rende il vincolo particolarmente rigido, soprattutto alla luce della rapida obsolescenza tecnologica dell’industria moderna.
Quando entra in vigore l’IRES Premiale e cosa aspettarsi in futuro?
L’agevolazione è prevista esclusivamente per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti ad esercizio solare) e non ha carattere strutturale. Per il calcolo degli acconti IRES 2026, l’imposta di riferimento sarà quella che sarebbe stata dovuta nel 2025 con l’aliquota ordinaria.
La Legge di Bilancio ha demandato al Ministro dell’Economia e delle Finanze, che provvederà con apposito decreto, le disposizioni di attuazione e il coordinamento con le norme tributarie in vigore, nonché la disciplina delle modalità di recupero in caso di decadenza del beneficio.
Questo provvedimento rientra inoltre in un quadro di riforma più ampio, delineato dalla Legge Delega fiscale 2023, che potrebbe introdurre in futuro un regime di tassazione premiale più stabile e con criteri di applicazione più selettivi e strutturali.
Continua a seguire i prossimi articoli per rimanere aggiornato sulle nuove disposizioni attuative relative all’agevolazione IRES per il 2025 e le novità fiscali e tributari che coinvolgono società e professionisti.
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