Energie rinnovabili, nuovi aiuti dal Governo a imprese e famiglie per oltre un miliardo


Nuovi aiuti a favore delle energie rinnovabili in arrivo dal Mase, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. È entrato in vigore il 28 febbraio il cosiddetto decreto Fer X transitorio, un meccanismo che sostiene la realizzazione di impianti basati su fonti green. Si tratta di un’importante opportunità riservata sia ai cittadini che alle imprese.

Il provvedimento, che favorisce l’installazione di tecnologie come fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione è in vigore fino al 31 dicembre 2025, o, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, decorsi 60 giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025.

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Aumento delle rinnovabili, ma non basta

Dopo il periodo di stallo iniziato nel 2014, dal 2022 l’installazione di rinnovabili ha registrato un incremento notevole, con il fotovoltaico in prima linea. Ma secondo i dati di Terna, per garantire l’efficienza del sistema elettrico serviranno investimenti per la rete e nell’accumulo, nuove riforme e un’accelerazione degli iter burocratici.

Ancora parecchia strada, insomma. Obiettivo del nuovo contributo è proprio promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità delle energie rinnovabili in modo da raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030.

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“Proseguiamo con l’obiettivo di sostenere la produzione italiana di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili per favorire l’innovazione e la sicurezza energetica del Paese”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.“È un provvedimento molto atteso da imprese e famiglie a conferma che la transizione verde e l’adozione di tecnologie pulite sta accelerando e coinvolge un numero crescente di operatori”.

Chi può ottenere gli incentivi e come

Il decreto prevede un finanziamento complessivo di 1 miliardo 62 milioni e 675mila euro, ripartito così:

  • 262 milioni di euro per gli impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo aziendale;
  • 800,6 milioni di euro per la modernizzazione della rete di distribuzione e trasmissione.

Possono accedere al meccanismo di supporto:

  • impianti solari fotovoltaici;
  • impianti eolici;
  • impianti idroelettrici;
  • impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Per accedere agli incentivi previsti dal decreto Fer X transitorio ci sono due modalità, a seconda del tipo di impianto: automatica oppure tramite partecipazione a bando di gara.

Accesso diretto e automatico

L’accesso diretto e automatico è per gli impianti a fonti rinnovabili con potenza inferiore o uguale a 1 MW che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Questi acquisiscono il diritto di accedere al meccanismo dopo aver presentato la comunicazione di avvio lavori.

Accesso con partecipazione a gara

L’accesso in seguito a partecipazione a gara, invece, è per gli impianti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW per i quali è garantito il rispetto di questi requisiti:

  • possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, inclusi i titoli concessori se previsti;
  • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell’impianto sul sistema Gaudi di Terna validata dal gestore di rete;
  • conformità ai requisiti di prestazione e alle norme nazionali e Ue in materia di tutela ambientale;
  • obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.

È necessario inoltre il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che dimostrino la solidità finanziaria:

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  • possesso di dichiarazione di una banca che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante o l’impegno della banca stessa a finanziare l’intervento;
  • capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto, determinato applicando, alla potenza nominale dell’impianto, il costo specifico di investimento.

Tale costo deve essere determinato questo modo:

  • il 10% sulla parte dell’investimento fino a 100 milioni di euro;
  • il 5% sulla parte dell’investimento eccedente 100 milioni e fino a 200 milioni;
  • il 2% sulla parte dell’investimento eccedente i 200 milioni.





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