Con la norma di comportamento n. 228 del 26 febbraio 2025, l’AIDC ha evidenziato che, salvo che operi la presunzione di cui all’art. 47 c. 1 DPR 917/86, il denaro e/o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di rimborso di riserve di capitale dalla società partecipata non concorrono alla formazione del reddito del socio esercente attività d’impresa, se non per la parte che eventualmente eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, anche nel caso in cui il provento che vi corrisponde sia iscritto per il suo intero ammontare a conto economico, in conformità al paragrafo 58 del principio contabile OIC n. 21.
Nel limite del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tale provento è quindi ripreso in diminuzione in sede di determinazione del reddito d’impresa, con corrispondente riduzione del valore fiscale della partecipazione. Nel caso in cui, in assenza di perdite di valore, la partecipazione non sia oggetto di una corrispondente svalutazione in bilancio, il differenziale emergente tra il valore contabile e il minor valore fiscalmente riconosciuto è monitorato nel quadro RV della dichiarazione dei redditi.
Il citato par. 58 del principio contabile OIC n. 21 prevede che i dividendi siano rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci della società partecipata avente per oggetto la distribuzione dell’utile dell’esercizio e/o delle riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.
Iscrive un provento finanziario anche la società socia che riceve dalla sua partecipata flussi finanziari derivanti dal rimborso di riserve costituite da precedenti apporti dei soci e, dunque, parti ideali del patrimonio netto qualificabili, ai fini fiscali, come riserve di capitale nell’accezione di cui all’art. 47 c. 5 DPR 917/86.
Sotto il profilo tributario, in ipotesi di distribuzione di riserve di capitale non si applica l’art. 89 c. 2DPR 917/86, ove è stabilito che gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare. Il provento corrispondente alla distribuzione di tali riserve di capitale, ove sia iscritto a conto economico alla voce C15) “Proventi da partecipazioni”, deve essere ripreso in diminuzione in sede di determinazione del reddito d’impresa, in ragione delle seguenti disposizioni:
– art. 83 c. 1 DPR 917/86: il reddito è determinato apportando al risultato economico dell’esercizio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della medesima sezione del TUIR;
– art. 86 c. 5-bis DPR 917/86: nelle ipotesi di cui all’art. 47 c. 5 DPR 917/86 costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve di capitale per la sola parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni;
– art. 47 c. 5 DPR 917/86: non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi di emissione di azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.
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